Cassazione Civile, Ordinanza n. 23680/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 28743/22 la Corte aveva accolto il ricorso del contribuente contro la sentenza della commissione tributaria regionale e aveva liquidato le spese del giudizio di cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate, ma nel dispositivo aveva omesso di pronunciare sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, notificato alla controparte rimasta intimata, chiedendo l'emenda del provvedimento ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell'art. 391-bis c.p.c., così da inserire nel dispositivo la formula di distrazione delle spese di legittimità in suo favore. La Corte ha verificato che la domanda di distrazione era stata effettivamente formulata nella memoria depositata prima della decisione e ha ritenuto correttamente attivabile il procedimento di correzione anche davanti alla Cassazione, con contraddittorio rituale già instaurato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nel primo capoverso del dispositivo dell'ordinanza n. 28743/22, dopo la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di legittimità, debba intendersi aggiunta la locuzione relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La decisione si fonda sul rilievo che la statuizione di distrazione era stata tempestivamente richiesta nel giudizio definito con la precedente ordinanza e che la sua omissione integrava un errore materiale emendabile.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo nei provvedimenti del giudice.
Richiamato congiuntamente all'art. 287 c.p.c. per consentire l'emenda del provvedimento errato.
È indicato come norma che consente il ricorso per correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione; la Corte afferma anche che, dopo la modifica normativa, la correzione può essere rilevata d'ufficio.
È citato nel testo riformato dalla c.d. riforma Cartabia come conferma dell'applicabilità del procedimento di correzione anche in Cassazione.
art. 3, comma 28; art. 35, comma 5
Richiamato per le modifiche al rito e per la disciplina transitoria applicabile al procedimento in corso.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2
Richiamato per la previsione secondo cui la correzione dell'errore materiale può essere anche rilevata d'ufficio dalla Corte.
Citata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata nel giudizio concluso dal provvedimento da correggere, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione e può essere attivato con ricorso dalla parte interessata, con necessaria instaurazione del contraddittorio quando l'iniziativa provenga dalla parte e non dal rilievo officioso.
- La correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. può riguardare l'integrazione del dispositivo con una statuizione omessa per mera svista, purché il contenuto da inserire risulti già inequivocamente richiesto e desumibile dagli atti del processo definito.
- Dopo la riforma richiamata dalla Corte, la correzione degli errori materiali è espressamente riconosciuta anche come potere rilevabile d'ufficio dal giudice.
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