Cassazione Penale, Sentenza n. 35869/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare deducendo violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. (limite 'automatico' dei tre anni: la custodia non può essere mantenuta se la pena irrogata non supera tre anni) e vizio di motivazione. Sosteneva che, essendo la fattispecie derubricata a 'fatto lieve' con condanna infra-triennale, la misura detentiva doveva essere revocata automaticamente e che la disposizione di cui all'art. 284, comma 5-bis (presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari per chi abbia condanna per evasione nei 5 anni precedenti) non poteva precludere l'applicazione del limite triennale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che l'ordinanza impugnata motivava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari (inaffidabilità dell'imputato, uso del domicilio per lo spaccio, plurimi precedenti e carichi pendenti) e ha richiamato la prevalenza della norma speciale di cui all'art. 284, comma 5-bis. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la presunzione di inidoneità degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284, comma 5-bis, in quanto norma speciale e di segno contrario, prevale sull'art. 275, comma 2-bis non solo quando il giudice prospetta ex ante una pena inferiore a tre anni ma anche quando, nel corso del giudizio, sia intervenuta una condanna concreta infra-triennale. Conseguentemente la custodia è stata mantenuta e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro le misure cautelari; qui la Corte ha svolto il sindacato di legittimità sull'ordinanza impugnata
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede che la custodia cautelare non può essere applicata quando il giudice ritiene che la pena non sarà superiore a tre anni; la Corte riconosce la portata generale della norma ma ne sottolinea il carattere derogabile da norme speciali contrarie
art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di inidoneità degli arresti domiciliari per chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti; la Corte lo interpreta come norma speciale e di prevalenza rispetto all'art. 275, comma 2-bis, anche quando la pena concreta risultante dal giudizio è inferiore a tre anni
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti utilizzate per la riqualificazione del fatto in 'fatto lieve' con conseguente determinazione della pena; la derubricazione non ha cancellato l'applicabilità della norma speciale su evasione
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La presunzione di inidoneità degli arresti domiciliari prevista dall'art. 284, comma 5-bis (condanna per evasione nei 5 anni precedenti) è norma speciale e prevale sull'art. 275, comma 2-bis anche quando la pena concreta inflitta risulta inferiore a tre anni.
- La derubricazione del reato e la conseguente condanna infra-triennale non producono automaticamente la revoca della custodia cautelare se sussistono norme speciali che vietano misure alternative o se permangono esigenze cautelari oggettive e concrete (inaffidabilità, uso del domicilio per reati, precedenti).
- Per ottenere la revoca della custodia richiamando l'art. 275, comma 2-bis, il difensore deve affrontare esplicitamente il rapporto tra quella norma e eventuali disposizioni speciali contrarie (es. art. 284, comma 5-bis) e dimostrare che le condizioni per superare la presunzione di inidoneità sono effettivamente presenti.
- La motivazione del giudice sulla personalità dell'imputato, l'effettivo uso del domicilio per attività criminose e precedenti pertinenti può risultare determinante per mantenere la misura detentiva anche quando la pena concreta è di lieve entità.
- La giurisprudenza di legittimità considera consolidata la prevalenza della norma speciale che vieta misure alternative per recidive specifiche o condanne particolari, e ciò vale sia in fase prognostica sia quando interviene una pena concreta sotto la soglia triennale.
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