Cassazione Penale, Ordinanza n. 14321/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/03/2025. Dal testo emerge che il gravame censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era manifestamente infondato, poiché la decisione di merito aveva già fornito un'adeguata motivazione sul punto, senza vizi logici, e aveva comunque determinato la pena partendo dal minimo edittale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ritiene che la Corte territoriale abbia motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, effettuata peraltro muovendo dal minimo edittale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche vengono in concreto negate dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata e immune da vizi logici; la Cassazione non ravvisa errori nel relativo apprezzamento discrezionale.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è ritenuta correttamente operata dal giudice di merito, che ha partito dal minimo edittale.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la sanzione pecuniaria prevista per il ricorso inammissibile non si applica se l'inammissibilità è stata determinata senza colpa del ricorrente; nel caso concreto tale evenienza è esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure manifestamente infondate contro valutazioni di merito adeguatamente motivate, in particolare in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena.
- Il sindacato di legittimità sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non illogica o meramente apparente, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito omette di considerare criteri legali rilevanti o sviluppa una motivazione illogica; non è sufficiente la mera insoddisfazione per l'esito sanzionatorio, specie se la pena è stata calcolata dal minimo edittale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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