Cassazione Civile, Ordinanza n. 26363/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria pretendeva l'imposta sostitutiva su una plusvalenza realizzata mediante cessione di quote societarie, avvenuta con atto stipulato e registrato nel contesto di una separazione personale tra coniugi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della L. n. 74 del 1987, poiché la cessione era inserita negli accordi patrimoniali della crisi coniugale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'esenzione non fosse applicabile a una cessione di quote sociali, trattandosi di regolamentazione patrimoniale solo occasionalmente connessa alla separazione e non di atto esente; ha inoltre osservato che la giurisprudenza favorevole all'esenzione riguardava trasferimenti immobiliari e non cessioni di quote societarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR Lombardia. Ha ribadito che l'esenzione dell'art. 19 L. n. 74 del 1987 si applica a tutti gli atti e convenzioni posti in essere dai coniugi per regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, compresi gli accordi aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli. La natura dell'oggetto del trasferimento è irrilevante: non importa che si tratti di beni immobili o di quote societarie, né che l'atto comporti l'applicazione di tributi indiretti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
L. 74/1987, art. 19
"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"
L'esenzione si estende agli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione, purché inseriti nella regolazione complessiva della crisi coniugale e finalizzati a definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi sotto controllo giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
Gli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione sono ricondotti alle condizioni della separazione, inserendosi nella negoziazione globale della crisi coniugale.
L. 10 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6
Richiamati dalla norma esentativa come riferimento agli assegni la cui corresponsione o revisione rientra nell'ambito dell'esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista per gli atti relativi al procedimento di separazione o scioglimento del matrimonio comprende anche gli accordi patrimoniali che, nel contesto della separazione, attuano una sistemazione globale e non contenziosa dei rapporti tra coniugi.
- Ai fini dell'esenzione, è irrilevante che il trasferimento patrimoniale riguardi beni immobili, beni mobili o quote societarie, poiché la norma non distingue in base alla natura del bene trasferito.
- Non occorre limitare l'esenzione ai soli atti tipicamente processuali: rientrano nel beneficio anche le convenzioni patrimoniali negoziate dai coniugi in funzione della crisi familiare, se inserite nel procedimento di separazione e sottoposte al controllo del giudice.
- La causa degli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione va identificata nella composizione definitiva della crisi coniugale; tale qualificazione giustifica l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge.
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