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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11048/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per il reato contestato pronunciata nei precedenti gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente, in quanto la patente era stata revocata, con contestata recidiva nel biennio. I motivi di ricorso erano due: da un lato, la dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e comunque adeguatamente disattesi dal giudice di merito, osservando in particolare che la motivazione d'appello era completa e congrua, e che la doglianza sulle attenuanti generiche era generica; ha inoltre valorizzato, ai fini del diniego, la recidività e abitualità della condotta e i numerosissimi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione del giudice di merito, valutata nel suo complesso, dia conto della non modesta offensività del fatto e della personalità dell'imputato, anche in presenza di precedenti e condotte recidivanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la doglianza sia generica e il diniego risulti comunque dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza di merito.

  • art. 648 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza di merito che non confuti espressamente ogni specifica deduzione difensiva, quando il rigetto della tesi difensiva risulti comunque dalla complessiva motivazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, oltre ai dati oggettivi della condotta, gli indici soggettivi negativi desumibili da recidività, abitualità e pluralità di precedenti penali.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sorretta da una motivazione implicita o globale, se la sentenza evidenzia elementi ostativi incompatibili con un giudizio di meritevolezza favorevole.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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