Cassazione Penale, Sentenza n. 43832/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/05/2024 con cui la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di modifica del provvedimento di esecuzione n. 1045/2021 SIEP. Il ricorrente contestava il calcolo della pena da espiare (sosteneva un errore nel computo dell'aumento in continuazione e nella determinazione della pena complessiva, richiamando la sentenza di rinvio e precedenti determinazioni giudiziarie), deducendo la violazione dell'art. 666, comma 2, e dell'art. 125 c.p.p. e invocando l'abnormità/illegalità del provvedimento esecutivo che avrebbe comportato una pena detentiva maggiore rispetto a quella corretta. Ha sostenuto che la nuova istanza non era una mera riproposizione della precedente ma mirava a far emergere un errore di calcolo materiale nell'operazione di aumento in continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la seconda istanza fosse sostanzialmente sovrapponibile alla precedente già definita (giudicato esecutivo) e priva di nuovi elementi di fatto o di diritto idonei a superare la preclusione. Ha precisato che la questione relativa all'illegalità della pena era già stata esaminata e ritenuta infondata nei precedenti gradi, e che le contestazioni di natura valutativa (quantificazione dell'aumento in continuazione) dovevano essere dedotte in sede di impugnazione del provvedimento di merito, non reiterate nel procedimento esecutivo senza novità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità per le istanze esecutive reiterate e prive di nuovi elementi; la Corte l'ha applicato per dichiarare inammissibile la seconda istanza qualora sostanzialmente coincidente con la precedente già rigettata
Richiamato nel motivo di ricorso come regola procedurale; la Corte ha comunque ritenuto la questione aspecifica e infondata, senza considerare il rilievo invocato come idoneo a superare la preclusione
Articolo richiamato per la condanna alle spese del procedimento e ad altre sanzioni; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto una somma per la Cassa delle ammende per l'irritualità/infondato carattere dell'impugnazione
Norma penale citata nella ricostruzione fattuale relativa all'annullamento parziale e al conteggio della pena; la Corte ha valutato le questioni connesse alla determinazione della pena senza ritenere che ne derivasse un elemento nuovo idoneo a superare la preclusione
Massime di principio
- Non è ammessa la riproposizione in sede esecutiva di una domanda già decisa dal giudice dell'esecuzione salvo che emergano elementi nuovi di fatto o di diritto idonei a modificare il decisum (giudicato esecutivo).
- Il giudice dell'esecuzione può correggere errori materiali o clericali nel provvedimento esecutivo; tuttavia, questioni di natura valutativa o di merito (es. corretta quantificazione dell'aumento in continuazione) devono essere dedotte mediante i rimedi ordinari e non possono essere riformulate all'infinito nel procedimento esecutivo.
- Per far valere una diversa computazione della pena in esecuzione è necessario dimostrare chiaramente un errore materiale o nuovi elementi (nuova prova, cambiamento di giurisprudenza, norme sopravvenute) che giustifichino la riapertura del giudizio esecutivo.
- Se la pretesa rilievo circa l'illegalità della pena è già stata esaminata e respinta nei precedenti gradi o in sede di legittimità, la relativa nuova istanza sarà probabilmente dichiarata inammissibile.
- Riproporre impugnazioni prive di nuove ragioni espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (ad es. contributo alla Cassa delle ammende) per l'irritualità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
- In caso di dubbio sulla natura dell'errore (materiale vs valutativo) è preferibile proporre l'impugnazione nel giudizio di merito o, se possibile, in sede di legittimità, evidenziando con chiarezza gli elementi nuovi o l'errore puramente formale/arithmetico.
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