Cassazione Penale, Sentenza n. 22958/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pace Gioielli S.r.l. impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., di alcuni gioielli confiscati nella sentenza a carico di Maurizio Capoluongo (associazione di stampo camorristico). La società sosteneva di essere proprietaria dei preziosi (consegnati in "conto vendita" o "conto visione" alla D'Angelo C. s.r.l.), allegando copia di un documento di trasporto e memorie in udienza; denunciava omissione di motivazione circa la mancata valutazione delle prove offerte e affermava di non essere collegata a Capoluongo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure meramente riproduttive già valutate e respinte in sede di merito. Ha ritenuto che il terzo potesse limitarsi a provare l'effettiva titolarità dei beni confiscati, onere che Pace Gioielli non ha assolto: era prodotta solo una copia informe di documento di trasporto non riconducibile univocamente alla ricorrente, mancavano contratti, scritture, fatture o altri documenti che dimostrassero la proprietà o le modalità dell'intesa per la consegna di beni di valore. Le dichiarazioni rese da Capoluongo e gli altri elementi non corroboravano la pretesa. Perciò la confisca è stata confermata. Inoltre la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla confisca per reati di mafia è interpretata nella parte che, quando i beni risultino formalmente intestati a terzi, consente al terzo solo di rivendicarne l'effettiva titolarità: non può contestare i presupposti sostanziali della confisca (pericolosità, sproporzione, provenienza), che spettano esclusivamente al proposto.
artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme procedurali che disciplinano l'opposizione e l'incidente di esecuzione: la Corte ha giudicato l'opposizione proposta ai sensi di tali disposizioni e ha valutato la documentazione prodotta dal terzo alla luce dell'onere probatorio previsto per chi chiede la restituzione.
Norma che consente la condanna per spese e prevede la possibilità di applicare una misura ripristinatoria in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024 (dep. 2025) e Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025
Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024; Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025
La Corte ha richiamato precedenti delle Sezioni della Cassazione che consolidano il principio secondo cui, in caso di confisca di beni formalmente intestati a terzi, il terzo può limitarsi a rivendicare l'effettiva titolarità e deve provarla; non può invece contestare i presupposti applicativi della misura, che sono deducibili solo dal proposto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013
Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013
Richiamata per il principio che chi invoca la restituzione di beni confiscati deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa (onere della prova a carico del terzo).
Massime di principio
- In procedimenti di confisca preventiva ex art. 240-bis c.p., il terzo formalmente intestatario può esclusivamente contestare la titolarità effettiva del bene: deve provare in modo certo la proprietà o altro diritto reale.
- Documenti copiati o informe (es. copia di documento di trasporto non verificabile) sono spesso insufficienti a dimostrare la proprietà di beni di valore; è necessario produrre evidenze certe come contratti, fatture, scritture contabili, inventari, etichette identificative comprovate o dichiarazioni ufficiali corroborate da altri elementi.
- La distinzione tra "conto vendita" e "conto visione" non sostituisce l'onere probatorio: il regime giuridico del rapporto non elimina la necessità di prove documentali della titolarità.
- Le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte (anche dall'imputato) hanno valore limitato se non supportate da riscontri oggettivi.
- Riproporre in Cassazione le stesse censure già esaminate dal giudice di merito, senza nuovi argomenti o elementi probatori, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese e ad eventuali sanzioni (Cassa delle ammende).
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