Sentenza del 21/09/2020 n. 19637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Abruzzo (sez. dist. di Pescara) che aveva respinto l'appello della contribuente avverso il rigetto del suo ricorso contro il silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso di una eccedenza IVA maturata nell'anno 2006; in primo grado e in appello l'Amministrazione aveva anche contestato la mancata indicazione dell'eccedenza nella dichiarazione annuale e aveva ritenuto non utilizzabile il rimedio residuale previsto dal D.Lgs. n.546/1992, art.21
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale di Pescara in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio della neutralità dell'IVA: l'eccedenza d'imposta va riconosciuta se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali (operazioni effettuate da soggetto passivo, fatture/documenti comprovanti, operazioni imponibili), anche in assenza della dichiarazione annuale; quando la domanda di rimborso non rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art.30 del DPR n.633/1972, trova applicazione il rimedio residuale dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992 (azione di restituzione nei termini previsti).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30, comma 1
Disciplina la detrazione o il rimborso dell'eccedenza d'imposta quando il credito risulta da dichiarazione regolarmente presentata; la Corte precisa che la fattispecie esaminata (assenza di dichiarazione annuale) non rientra in questo caso
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-ter
Richiamato nel ricorso per la presunta esclusione del diritto al rimborso a causa della mancata presentazione della dichiarazione; la Corte valuta che obblighi formali non possono pregiudicare il diritto sostanziale alla detrazione quando i requisiti sostanziali sono dimostrati
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35-ter
Articolo richiamato a descrizione della prima istanza presentata dalla contribuente e respinta dall'Amministrazione per mancata non residenza; il provvedimento amministrativo che ha respinto quella istanza non era stato impugnato
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 2
Rimedio residuale per la restituzione: la Corte afferma che quando la domanda di rimborso non rientra nelle ipotesi previste dall'art.30 del DPR n.633/1972, il contribuente può proporre la domanda di restituzione ai sensi dell'art.21, comma 2, nel rispetto del termine biennale dal pagamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione
Principio di neutralità dell'IVA (giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, es. sentenza Idexx)
Principio secondo cui la detrazione dell'imposta a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se sono stati omessi alcuni obblighi formali; gli obblighi formali non possono pregiudicare il diritto alla detrazione quando l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per verificare i requisiti sostanziali
Massime di principio
- La neutralità dell'IVA impone che il diritto alla detrazione o al rimborso sia riconosciuto se sono provati i requisiti sostanziali (fatture, soggetto passivo, operazioni imponibili), anche in presenza di omissioni o errori formali quali la mancata presentazione della dichiarazione annuale.
- Le procedure specifiche previste dal DPR n.633/1972 (es. art.30) si applicano solo se la domanda rientra nelle ipotesi espressamente disciplinate; se non è il caso, il contribuente può attivare il rimedio residuale dell'art.21 D.Lgs. n.546/1992 entro i termini previsti.
- L'Amministrazione finanziaria non può imporre condizioni formali supplementari che, pur avendo finalità anti-frode, determinino l'effetto di vanificare il diritto sostanziale alla detrazione quando dispone degli elementi per verificare la liceità e l'effettività delle operazioni.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre documentazione probatoria (fatture, dichiarazioni periodiche, pagamenti) e, se la via ordinaria prevista da norme tributarie specifiche non è percorribile, valutare tempestivamente l'azione di restituzione ex art.21 D.Lgs. n.546/1992 rispettando i termini di legge.
- Un precedente rigetto amministrativo di una istanza non necessariamente estingue il diritto se la decisione non è stata impugnata o se il rigetto non riguarda il merito sostanziale del credito; va sempre verificata la corretta strada procedurale e, in caso di dubbi, ricorrere al giudice tributario con le prove sostanziali.
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