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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09030/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Una società, quale condomina dello stabile, aveva ottenuto una sentenza di condanna del condominio al risarcimento dei danni. Sulla base di quel titolo aveva notificato a vari condomini un precetto per il pagamento pro quota della somma liquidata. I condomini avevano proposto opposizione agli atti esecutivi sostenendo che la quota a loro carico non dovesse essere calcolata sull’intero importo della condanna, ma con detrazione della quota millesimale riferibile alla stessa creditrice, poiché essa era anche condomina e quindi partecipe del debito condominiale. Il tribunale aveva accolto l’opposizione annullando il precetto; la corte d’appello aveva invece riformato solo in parte, riconoscendo alla società il diritto di agire esecutivamente per un importo inferiore, ma ritenendo corretta in linea di principio la riduzione del credito azionato. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 1227, 1292, 1293 e 20155 c.c. e dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che il condomino danneggiato, nel giudizio di risarcimento contro il condominio, è terzo rispetto all’ente e non può essere gravato, neppure in parte, del debito risarcitorio; inoltre ha censurato la corte territoriale per avere oltrepassato i limiti dell’opposizione a precetto, incidendo sull’accertamento del rapporto sostanziale e includendo il danneggiato tra i soggetti tenuti all’adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha distinto nettamente tra, da un lato, il rapporto obbligatorio risarcitorio che nasce dal fatto dannoso e lega il condomino danneggiato al condominio, nel quale il danneggiato assume la posizione di terzo; e, dall’altro, la successiva ripartizione interna del debito tra i condomini, che resta regolata dalla comproprietà dei beni comuni e dall’art. 1123 c.c. Il fatto che il creditore sia anche condomino non lo esonera dall’obbligo di contribuire pro quota alle spese e alla rifusione dei danni derivanti dalla gestione delle parti comuni. È stato inoltre precisato che la diversa giurisprudenza sulla nullità della delibera che imputi al condomino le spese processuali della lite con il medesimo riguarda una fattispecie differente, perché lì il costo deriva dall’iniziativa processuale del condominio contro un interesse contrapposto, non dalla comproprietà delle cose comuni. Quanto al contraddittorio, la Corte ha ritenuto non necessario disporre integrazioni, perché il ricorso è stato respinto e, in tal caso, prevale l’esigenza di ragionevole durata del processo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l’imputazione di una quota del debito al condomino danneggiato; la Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato e ritiene irrilevante il richiamo rispetto alla disciplina della contribuzione condominiale.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non viene ritenuto decisivo ai fini della ripartizione interna del debito condominiale.

  • art. 1293 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte conferma che l’obbligazione del condomino verso il condominio segue la disciplina della contribuzione pro quota, non l’estraneità del danneggiato.

  • art. 20155 c.c.

    Così riportato nel testo del ricorso; la Corte non lo valorizza ai fini della decisione.

  • art. 615 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l’opposizione a precetto non avrebbe potuto comportare una rivalutazione del rapporto sostanziale; la Corte ritiene infondato il motivo, perché la questione riguarda la corretta determinazione della quota azionabile in executivis sulla base del titolo.

  • art. 1123 c.c.

    È la norma che fonda l’obbligo di contribuzione dei condomini alle spese e ai danni relativi alle parti comuni; la Corte afferma che tale obbligo permane anche se uno dei condomini è il danneggiato e creditore risarcitorio.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del condominio per il danno da omessa manutenzione delle parti comuni viene ricondotta alla disciplina del danno cagionato da cosa in custodia, con applicazione del relativo regime di responsabilità.

  • artt. 1124, 1125 e 1126 c.c.

    Richiamati insieme all’art. 1123 c.c. come base dell’obbligo di contribuzione del condomino danneggiato alle spese e ai danni relativi alle parti comuni.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è espressamente citato nel corpo motivazionale, ma il testo precisa che non vengono liquidate spese perché l’intimato non ha svolto difese.

Massime di principio

  • Quando un condomino subisce un danno da omissioni nella manutenzione delle parti comuni, egli è terzo rispetto al condominio ai fini dell’azione risarcitoria e può ottenere il ristoro integrale del danno accertato nel giudizio di cognizione.
  • La qualifica di creditore-danneggiato non elimina, però, il distinto obbligo di contribuzione pro quota alle spese e ai danni collegati alla comproprietà delle cose comuni, obbligo che permane anche nei confronti del condomino leso.
  • Nel caso in cui il condominio sia condannato a risarcire il danno a un condomino, l’esecuzione sui singoli condomini deve tenere conto della quota di debito gravante sul creditore-condomino, poiché la ripartizione interna del debito è autonoma rispetto al titolo risarcitorio.
  • L’opposizione a precetto può investire anche la corretta quantificazione della somma esecutivamente azionabile quando la pretesa del creditore debba essere ridotta per effetto della sua partecipazione al debito condominiale.
  • La giurisprudenza sulla nullità della delibera che ponga a carico del condomino le spese processuali della lite con lui intrapresa non è estensibile ai debiti risarcitori derivanti dalla gestione delle parti comuni, perché si tratta di titoli e cause dell’obbligazione diversi.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveResponsabilità del custode
RamiCondominioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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