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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28810/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, dichiarato responsabile in appello del reato di produzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., con contestazione della determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la sentenza impugnata, osservando che la pena era stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'entità del reato e l'assenza di elementi positivi. Ha inoltre ribadito che, quando la pena è collocata nel minimo edittale o in una fascia medio-bassa, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; ed è inammissibile in cassazione una censura che miri solo a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo arbitrio o manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello; nel testo è richiamata come titolo di responsabilità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena, se il giudice si colloca nel minimo edittale o in una fascia medio-bassa, è sufficiente il richiamo ai criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto forma di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolva in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, quando la decisione di merito non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, la sola incensuratezza.
  • Quando la pena è determinata in prossimità del minimo edittale o comunque in una fascia bassa, la motivazione può essere sintetica e limitarsi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., se la scelta sanzionatoria è coerente con la gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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