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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore del condannato ha chiesto la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello del 13/02/2020 e l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale il 14/01/2021, sostenendo che era stato proposto tempestivo ricorso per cassazione (depositato il 30/09/2020) in relazione allo slittamento dei termini processuali riconducibile alle misure emergenziali introdotte dai decreti-legge del 2020 (sospensione dei termini per la pandemia). La Corte d'appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile per difetto di interesse ritenendo che il condannato non fosse ristretto per quel titolo e che il difensore potesse comunque proporre ricorso per cassazione. Il ricorrente impugna tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che sussista l'interesse del condannato a chiedere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità e l'annullamento dell'ordine di esecuzione fintanto che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di merito non sia stato deciso. Ha chiarito che l'ordine di esecuzione, anche se affiancato da decreto di sospensione, dà avvio alla procedura prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. (con conseguente onere per il condannato) e che l'accoglimento dell'istanza può avere un'utilità pratica per il condannato (non solo teorica). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha altresì puntualizzato che la correttezza del calcolo dei termini (in relazione alla sospensione per Covid) non era oggetto del presente giudizio e sarà valutata nel ricorso per cassazione dedicato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di doglianza dal ricorrente (violazione di norma di diritto) nella censura proposta in Cassazione; la Corte di Cassazione prende in esame il profilo di interesse connesso alla domanda esecutiva piuttosto che entrare nel merito del calcolo dei termini richiamati.

  • art. 83, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Norma citata dal difensore per spiegare la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid e giustificare lo slittamento dei termini per il deposito delle motivazioni e delle impugnazioni; la Corte di Cassazione non decide qui sulla correttezza del calcolo dei termini ma riconosce che tale questione riguarda il merito del ricorso per cassazione.

  • art. 36, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito)

    Ulteriore richiamo normativo relativo alla disciplina emergenziale dei termini processuali; utilizzato dal ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    La Corte sottolinea che l'ordine di esecuzione attiva la procedura prevista da questo articolo, imponendo al condannato un termine per la presentazione delle istanze previste dal comma 6, con conseguenze di decadenza se non rispettato: ciò dimostra l'utilità pratica dell'annullamento dell'ordine di esecuzione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio secondo cui l'interesse all'impugnazione sussiste solo se l'accoglimento può avere un risultato non solo teorico ma anche pratico; la Cassazione applica questo principio ritenendo che il ricorrente ha interesse perché l'annullamento potrebbe determinare la regressione della procedura esecutiva e quindi un vantaggio pratico.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014 (Rv. 262181)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. esiste solo se l'impugnazione possa procurare un risultato pratico favorevole; la Corte lo applica confermando l'ammissibilità dell'istanza del condannato in presenza di ricorso per cassazione pendente.

Massime di principio

  • Se è stato proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna, il condannato ha interesse giuridicamente tutelato a chiedere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza e l'annullamento dell'ordine di esecuzione, anche se non è ancora ristretto per quel titolo.
  • L'ordine di esecuzione (anche se accompagnato da decreto di sospensione) dà avvio alla procedura di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.; pertanto l'annullamento dell'ordine può produrre un vantaggio pratico concreto per il condannato.
  • La contestazione del calcolo dei termini processuali (es. per sospensioni emergenziali) va decisa nel merito nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione; il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare l'esistenza dell'interesse a proporre la revoca/annullamento.
  • L'interesse all'impugnazione è problematico solo se l'accoglimento non potrebbe concretamente giovare al ricorrente; se invece l'annullamento può fermare o rimettere la procedura esecutiva, l'istanza è ammissibile.
  • In situazioni analoghe conviene proporre tempestivamente il rimedio (impugnazione/istanza al giudice dell'esecuzione) anche se la detenzione non è ancora iniziata, poiché l'accoglimento può retroagire e arrestare la procedura esecutiva.

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