Cassazione Penale, Sentenza n. 42472/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lodi che ha rigettato l'appello cautelare contro il decreto di sequestro preventivo dell'azienda agricola 'Il Gabbiano'. Il ricorrente ha prodotto dodici motivi (più quattro motivi nuovi) tra i quali: nullità per omessa notifica a Cecilia Boschiroli; errata individuazione del soggetto responsabile (amministratore delegato vs presidente del consiglio di amministrazione); mancanza di poteri gestionali dell'amministratore delegato; violazioni procedurali degli artt. 601 e 604 c.p.p.; eccezioni relative allo stato di emergenza e calamità e agli effetti di eventi atmosferici; contestazioni sullo smaltimento dei sottoprodotti e valutazione delle certificazioni; omissione di atti e documenti rilevanti (attestazioni sanitarie, esiti di controlli, DDT); dedotta violazione dell'art. 322 c.p.p. circa la possibilità di contestare il merito in sede di riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di riesame cautelare sia ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi. Ha giudicato infondati o inammissibili vari motivi: quelli relativi alle notifiche e alla legittimazione sono stati respinti perché l'avviso di udienza per il riesame deve essere notificato al solo soggetto che ha proposto la richiesta; il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che il ricorrente, oltre alla qualifica di amministratore delegato, era anche socio e risultavano poteri di fatto per intervenire nella gestione. I motivi che contestavano il fumus commissi delicti sono stati rigettati perché il Tribunale ha esposto compiutamente le risultanze ispettive (sopralluoghi ripetuti con rilevazione di animali morti o in gravi condizioni, scarse condizioni igieniche, carcasse occultate, malnutrizione, discrepanze nel numero di capi) e ha motivato la conferma del sequestro nonostante documenti precedenti favorevoli o eventi calamitosi. Alcuni argomenti di natura amministrativa sono stati dichiarati inammissibili in sede di cassazione. In definitiva il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale richiamata come uno dei capi di imputazione relativi ai fatti contestati nell'azienda agricola, considerata nella valutazione del fumus commissi delicti
Altro capo di imputazione contestato e preso in considerazione nel contesto del sequestro preventivo
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, includendo altresì vizi motivazionali radicali
art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
Prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta; la Corte ha interpretato che non è necessaria la notifica a tutti gli altri soggetti legittimati
Rilevata nelle censure del ricorrente per presunte nullità, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo ove non incida sull'interesse concreto del proponente il riesame
Richiamato in relazione a contestazioni sulla notifica dell'udienza e ritenuto non violato nella misura in cui la notifica al solo proponente è conforme alla normativa del riesame
Principio richiamato secondo cui l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova agli altri solo se non fondata su motivi esclusivamente personali; utilizzato per argomentare l'indipendenza delle impugnazioni
art. 18, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla separazione dei processi che corroborava l'idea di indifferenza delle invalidità processuali tra cointeressati in taluni casi
Norma che prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese al ricorrente
Norma citata dal ricorrente in ordine alla possibilità di proporre riesame anche sul merito; la Corte ha osservato che le doglianze meritorie non esentano dall'esame delle risultanze ispettive nel giudizio di riesame
Reg. (CE) 1069/2009
Richiamato nelle contestazioni relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale; la Corte ha valutato i tempi e le modalità operative ma ha ritenuto irrilevanti ai fini del fumus atteso il quadro ispettivo
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di obblighi di pulizia e gestione; la Corte ha valutato le prove e ritenuto non assorbenti rispetto agli accertamenti ispettivi
d.l. n. 134/2022
Norma citata dal ricorrente in relazione alla revoca della registrazione dell'allevamento; la questione è stata esaminata come motivo nuovo ma non ha scompaginato la valutazione sul fumus
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di appello e riesame cautelare è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice
- Nella procedura di riesame di misure cautelari reali, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al pubblico ministero, al difensore e a chi ha proposto la richiesta: la mancata notifica ad altri soggetti legittimati non implica automaticamente la nullità del procedimento nei confronti del proponente il riesame
- La legittimazione a proporre il riesame può fondarsi sia su qualifiche formali (cariche societarie) sia su poteri di fatto e sulla qualità di socio; la mancanza di poteri gestionali formali può non essere decisiva se emergono poteri di fatto o interesse concreto alla restituzione del bene
- Le valutazioni sul fumus commissi delicti sono essenzialmente di merito e vengono esaminate dal giudice del riesame alla luce delle risultanze ispettive e documentali; documenti o attestazioni anteriori non cancellano automaticamente riscontri successivi di degrado
- Le dichiarazioni di emergenza/calamità o la produzione di documentazione amministrativa non escludono di per sé la sussistenza di elementi di gravità emersi in sopralluoghi ripetuti e in un arco temporale significativo
- Questioni amministrative o documenti nuovi rilevanti sul merito possono risultare inammissibili o insufficienti in cassazione se non evidenziano una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è generalmente onerato delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel valutare punti di nullità processuale connessi a notifiche o legittimazione, è essenziale verificare se il vizio abbia effettivamente inciso sull'interesse concreto dell'attore del riesame (ad esempio l'interesse al dissequestro)
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