Cassazione Penale, Sentenza n. 13902/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato le misure cautelari (obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalle ore 21 alle ore 7 e obbligo di presentazione alla P.G.) applicate a Pisciotta per il reato di favoreggiamento personale, aggravato dall'aggravante mafiosa, così riqualificata la condotta inizialmente contestata come partecipazione a sodalizio mafioso. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa, lamentando che non sarebbe dimostrata la consapevolezza di favorire il sodalizio e non il singolo; (2) carenza di gravi indizi in ordine al favoreggiamento personale perché la sua condotta non sarebbe stata essenziale agli incontri o alle attività contestate; (3) insufficiente prova dell'esistenza e dell'attuale operatività del sodalizio mafioso; (4) illegittimità delle esigenze cautelari e della misura scelta, anche alla luce delle condizioni di salute dell'indagato e della distanza temporale degli eventi (2019-2020).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al favoreggiamento personale aggravato dall'agevolazione mafiosa, sulla base di un compendio prevalente di intercettazioni ambientali e video che dimostrano che Pisciotta ha messo a disposizione un capannone per incontri riservati tra soggetti di conclamata caratura mafiosa, ha fatto da intermediario nelle comunicazioni e ha mostrato consapevolezza della natura elusiva delle attività (es. discussione di "magheggi" per appalti, coordinamento di partecipazioni ad aste, cautele nelle comunicazioni). La Corte ha ritenuto che l'effetto della condotta (l'agevolazione dei sodali e l'elusione delle indagini) è sufficiente ai fini del favoreggiamento personale anche con aggravante mafiosa, e che ricorrono esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di reiterazione, ripetitività delle condotte, stretta contiguità con affiliati). Le misure sono state ritenute adeguate e compatibili con le condizioni di salute. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso per qualificare la rilevanza e la caratura dei soggetti favoriti; la valutazione dell'operatività e della permanenza del sodalizio è funzionale al riconoscimento dell'aggravante.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante mafiosa per favoreggiamento)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando l'agevolazione personale è prestata con consapevolezza verso soggetti di conclamata caratura mafiosa e con effetto di rafforzamento o preservazione dell'operatività del sodalizio.
Rilevata come circostanza aggravante connessa all'aver agito con finalità di sviare le indagini in corso sul delitto associativo.
Richiamata fra le aggravanti per l'aver agevolato pregiudicati mafiosi mediante condotte finalizzate a eludere le investigazioni.
Norma applicata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. Un. n. 8545/2019; Sez. 6 n. 33753/2023, Bulla; Sez. 6 n. 23241/2021, Barbato)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per precisare che: (i) l'aggravante mafiosa richiede consapevolezza dell'agevolazione al sodalizio e non solo al singolo; (ii) il favoreggiamento personale può essere configurato anche rispetto a un'associazione la cui permanenza sia in atto quando il reato presupposto abbia una rilevanza minima; (iii) l'effetto concreto della condotta (agevolazione/elusione) è determinante, più che il dolo specifico ipotetico.
Massime di principio
- La condotta di mettere a disposizione luoghi sicuri e fungere da tramite nelle comunicazioni tra soggetti di conclamata caratura mafiosa può integrare il reato di favoreggiamento personale, anche con aggravante mafiosa, se dimostrata la consapevolezza dell'uso criminoso e l'effetto di eludere indagini.
- Ai fini del favoreggiamento non è essenziale che l'agente abbia partecipato materialmente al reato organizzativo: rileva l'effetto della sua condotta volto a facilitare i contatti, le comunicazioni o la sottrazione alle ricerche dell'autorità.
- L'aggravante mafiosa si configura quando l'aiuto è prestato con consapevolezza verso soggetti notoriamente collegati a un sodalizio e tale aiuto ha un impatto funzionale sull'operatività o sul potere del sodalizio (es. preservazione del capo o controllo su appalti).
- Le intercettazioni e la videosorveglianza, se coeve e coerenti, hanno forte peso probatorio per individuare ruolo, ripetitività e consapevolezza dell'agente; una lettura difensiva alternativa del medesimo materiale è sottoponibile a sindacato limitato in sede di cassazione quando il giudice di merito abbia reso motivazione aderente al compendio probatorio.
- Le condizioni personali di salute o il tempo intercorso non escludono ex se l'applicazione o la conferma di misure cautelari, se il giudice valuta sussistenti esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione, contiguità con il sodalizio, ripetitività delle condotte); le misure devono comunque essere proporzionate e compatibili con le condizioni fisiche quando dedotte e documentate.
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