Cassazione Penale, Sentenza n. 977/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la conferma delle condanne per concorso in rapina pluriaggravata. Contestazioni principali: Gandolfo denunciava vizio di responsabilità, diniego delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena; Favarò contestava l\'aggravante per uso di armi (sosteneva assenza di elementi che provassero l\'uso di armi prive di tappo rosso) e il diniego dell\'attenuante di cui all\'art. 62 n.4 c.p.; Methlouthi lamentava il diniego dell\'attenuante di cui all\'art. 114 c.p., chiedeva prevalenza dell\'art. 62 n.6 c.p. e contestava l\'entità della pena.
La decisione
I ricorsi di Gandolfo Salvatore e di Favarò Rosario sono stati dichiarati inammissibili: la Cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure di merito già esaminate in appello o introducessero questioni nuove non devolute in appello, e che la valutazione sul diniego delle attenuanti e sulla congruità della pena fosse adeguatamente motivata. Per Methlouthi Omar la Cassazione ha accolto il motivo relativo al giudizio comparativo sull\'attenuante di cui all\'art. 62 n.6 c.p., ritenendo che il primo giudice avesse operato un bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza: la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d\'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il giudizio di responsabilità è stato dichiarato irrevocabile. Gandolfo e Favarò sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L\'attenuante del danno di speciale tenuità non si limita al modesto valore economico della cosa sottratta: occorre una valutazione complessiva del pregiudizio anche in relazione agli effetti sulla persona offesa. Per il reato di rapina, data la natura plurioffensiva, l\'attenuante opera solo se il pregiudizio complessivo risulta di speciale tenuità.
La valutazione comparativa delle circostanze attenuanti fra più imputati richiede un giudizio di prevalenza fra le circostanze e non un semplice bilanciamento in termini di equivalenza; errato il confronto che non evidenzi la prevalenza di una circostanza attenuante rispetto alle altre.
L\'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l\'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, sia oggettivamente marginale rispetto a quella degli altri partecipanti; il giudizio richiede una comparazione intersoggettiva dei contributi, non un criterio condizionalistico assoluto.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Il motivo di ricorso che sia generico o che ignori le esplicazioni del giudice censurato è inammissibile. La mancanza di specificità conduce all\'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Cass., Sez. 4, 9 ottobre 2008, n. 1218)
Principio secondo cui nella valutazione della partecipazione di minima importanza occorre comparare i contributi dei vari concorrenti e operare una valutazione intersoggettiva delle condotte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette la riesamina dei fatti: motivi che ripropongono una rivalutazione del compendio probatorio o che introducono questioni non sollevate in appello sono inammissibili.
- Per ottenere l\'applicazione delle attenuanti occorre una motivazione specifica e comparativa: l\'art. 114 c.p. richiede che la partecipazione sia oggettivamente marginale rispetto agli altri; il giudice deve comparare i contributi dei concorrenti.
- L\'attenuante dell\'art. 62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) non si valuta solo sul valore economico della cosa sottratta ma anche sugli effetti della violenza/minaccia sulla libertà e integrità della persona offesa; per i reati plurioffensivi la soglia è restrittiva.
- Se il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti o l\'applicazione di un\'aggravante (es. uso di armi basato su testimonianza e riscontri come foto), la Cassazione tende a ritenere tali censure manifestamente infondate salvo profili di diritto specifici.
- Se si censura il trattamento sanzionatorio per errori nella comparazione delle circostanze attenuanti, la Cassazione può annullare il giudizio solo limitatamente alla pena e rinviare per un nuovo accertamento sul punto.
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