Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato da una locatrice nei confronti della società conduttrice di un immobile ad uso artigianale e commerciale, per il mancato pagamento di due mensilità di canone. La conduttrice si oppose alla convalida, deducendo inadempimenti della locatrice e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale non convalidò lo sfratto ma ordinò il rilascio, dispose il mutamento del rito, dichiarò risolto il contratto, condannò al pagamento dei canoni scaduti e rigettò la riconvenzionale. La società soccombente propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo che, essendo applicabile il rito del lavoro alle controversie di locazione, la tempestività andasse misurata sul deposito dell'atto di appello e non sulla sola notificazione; il deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 327 e 133 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado non fosse stata realmente notificata e che la menzione della notificazione nell'atto di appello fosse in realtà un riferimento alla mera presa visione in cancelleria; ha inoltre sostenuto che non potessero ammettersi equipollenti della relata di notifica e che la questione non fosse stata sollevata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha accertato, mediante esame diretto degli atti processuali, che la sentenza di primo grado era stata effettivamente depositata e poi notificata dalla locatrice in data 5 gennaio 2018. Ha quindi confermato che, in una causa trattata con il rito del lavoro e quindi anche nelle controversie di locazione, l'appello deve essere proposto secondo le forme di quel rito, con conseguente rilevanza della data di deposito dell'atto in cancelleria ai fini del rispetto del termine di decadenza, non bastando la sola notificazione alla controparte. Ha inoltre precisato che, quando il difensore dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione deve normalmente fare affidamento su tale dichiarazione, salvo che dagli atti emerga il contrario o che prima della decisione venga corretta l'asserzione. Conseguentemente, la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori adempimenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato veicolato come censura di violazione di legge processuale.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni e rappresentanza processuale.
Richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza.
Richiamato in tema di termine breve di impugnazione a seguito di notificazione della sentenza.
Richiamato in tema di decorrenza e durata del termine breve per impugnare.
Richiamato in tema di termine lungo per impugnare in mancanza di notificazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della comunicazione/pubblicazione della sentenza.
La Corte lo indica come termine di decadenza per il deposito dell'appello nel rito del lavoro.
Richiamato per il principio di sanatoria delle nullità e per la possibilità di convalidazione dell'atto irritualmente proposto.
Richiamato quale espressione del principio di responsabilità nel governo delle nullità processuali.
Evocato solo indirettamente dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante dalla Corte ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, e quindi nelle controversie di locazione trattate con tale rito, la tempestività dell'appello si valuta in base al deposito dell'atto in cancelleria entro il termine di decadenza, non essendo sufficiente la sola notificazione dell'atto alla controparte.
- L'impugnazione proposta con la forma della citazione non sana l'inosservanza del deposito tempestivo richiesto dal rito del lavoro, perché il mancato rispetto di tale adempimento comporta la decadenza dall'impugnazione.
- Quando il difensore dell'impugnante dichiara nell'atto la notificazione della sentenza impugnata, il giudice dell'impugnazione deve normalmente attenersi a tale dichiarazione, salvo che dagli atti o da una successiva precisazione emerga che la notificazione non vi sia stata o non sia valida.
- In presenza di una notificazione effettivamente avvenuta della sentenza di primo grado, il termine breve per impugnare prevale sul termine lungo; se l'appello è depositato oltre il termine breve, esso è inammissibile.
- Il controllo sulla tempestività dell'impugnazione per vizio processuale consente alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti di causa, nei limiti necessari alla verifica del rispetto dei termini e delle forme dell'impugnazione.
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