Cassazione Penale, Ordinanza n. 00714/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 210 di multa per un furto in abitazione aggravato. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo: la difesa lamentava l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non riconoscere il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi positivamente valutabili; ha inoltre valorizzato la mancata collaborazione e l'assenza di segni di resipiscenza, precisando che la giovane età dell'imputato, da sola, non basta a fondare la concessione delle attenuanti generiche se non emerge che abbia inciso sulla maturità e sulla capacità di autocontrollo del soggetto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicano il reato base contestato, oggetto della condanna confermata in appello e non messo in discussione nel ricorso.
richiamato come circostanza aggravante della fattispecie patrimoniale contestata.
richiamato come aggravante comune contestata e posta a base della sentenza di merito.
la Corte ribadisce che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
art. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato come intervento normativo che ha modificato il regime delle attenuanti generiche.
legge di conversione della riforma che ha inciso sull'art. 62-bis c.p.
presupposto della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda sull'assenza di elementi di segno positivo, senza che sia necessario un apprezzamento analitico di tutti i dati favorevoli invocati dalla difesa.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- La giovane età dell'imputato non costituisce di per sé ragione sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorre verificare se tale condizione abbia inciso concretamente sulla maturità personale e sulla capacità di valutare il proprio comportamento.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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