Cassazione Penale, Ordinanza n. 41287/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'impostazione della sentenza di appello sulla qualificazione del fatto come ricettazione e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto, reato non procedibile per difetto di querela, e non come ricettazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, assumendo che non ricorressero ostacoli applicativi. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'inquadramento del fatto nella ricettazione, richiamando il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato in possesso della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel furto. Ha poi reputato manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato la condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, desunta dai numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici.
Norme richiamate
La clausola di riserva non opera quando chi è trovato in possesso della refurtiva non fornisca indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel furto; in tal caso la condotta può integrare ricettazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di abitualità del comportamento, desunta dai precedenti penali dell'imputato, specie se numerosi e specifici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra furto e ricettazione, la mera disponibilità della refurtiva, non accompagnata da indicazioni circostanziate sul coinvolgimento nella sottrazione, consente di ritenere integrata la ricettazione.
- La clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non impedisce la configurazione della ricettazione quando l'imputato non renda una spiegazione plausibile e specifica della provenienza del bene e del proprio rapporto con il fatto presupposto.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile se il comportamento dell'autore risulti abituale, anche in presenza di condotte già numerose e della stessa indole o comunque specifiche.
- La presenza di precedenti penali numerosi e specifici può essere valorizzata come indice ostativo alla concessione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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