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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09646/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, assumendo illogicità della motivazione e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la motivazione sul punto fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o comunque manifestamente infondati, osservando che il ricorso mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e sufficiente sia sulla responsabilità sia sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rilettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in cassazione, e che comunque la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente coerente nell'attribuire al ricorrente la truffa sulla base, tra l'altro, della titolarità della carta Postepay su cui era confluito l'accredito, dell'assenza di denuncia di furto o smarrimento e di ulteriori elementi indiziari, come la falsa qualifica di direttore di banca usata per ingannare la persona offesa. Ha inoltre escluso censure utili sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato elementi decisivi quali la gravità della condotta, la non esiguità del profitto e la mancata riparazione del danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Indica il reato di truffa per il quale era stata affermata la responsabilità del ricorrente e rispetto al quale il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro diniego può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nella parte in cui si discute la valutazione degli elementi indiziari e la ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito, non come norma espressamente citata nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né procedere a una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando il ricorso si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, una diversa ricostruzione storica o una diversa attendibilità delle fonti di prova.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito espone in modo logico gli elementi decisivi che fondano l'affermazione di responsabilità, anche valorizzando indizi convergenti e specifici.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame analiticamente tutte le allegazioni favorevoli della difesa.
  • La gravità della condotta, l'entità del profitto conseguito e la mancanza di condotte riparatorie possono costituire elementi idonei a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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