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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10146/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da due esecuzioni presso terzi fondate su pignoramenti di un medesimo conto corrente acceso presso Unicredit s.p.a. Il ricorrente aveva spiegato intervento sulla base di una scrittura privata autenticata di riconoscimento di debito per compensi professionali, sostenendo che tale atto integrasse titolo esecutivo e gli consentisse di partecipare al riparto. Il giudice dell’esecuzione aveva però escluso il suo intervento nel riparto, ritenendo il titolo inopponibile ex art. 2915 c.c. e comunque non qualificabile come credito privilegiato in ragione della forma dell’atto. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi, aveva escluso la violazione dell’art. 2915 c.c. e la rilevanza della forma ai fini del privilegio, ma aveva negato che la scrittura privata autenticata fosse titolo esecutivo, perché non emergevano dall’atto i criteri di quantificazione dell’obbligazione né la fonte del credito, non essendo sufficiente il richiamo alla liquidazione dei compensi nei giudizi indicati. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 474, primo e secondo comma, n. 2, c.p.c., assumendo che la scrittura autenticata di riconoscimento del debito attestasse autonomamente soggetti, ammontare del credito e obbligazione e che non fosse necessaria l’esistenza di ulteriori contratti scritti distinti a fondamento del credito professionale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della questione relativa alla idoneità della scrittura privata autenticata a costituire titolo esecutivo, perché ha rilevato d’ufficio la mancata integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. In particolare, ha ritenuto pretermesso il terzo pignorato, Unicredit s.p.a., e ha applicato il più recente orientamento secondo cui, nelle controversie in cui venga in rilievo la posizione del terzo pignorato nelle esecuzioni presso terzi, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Venezia, che dovrà integrare il contraddittorio e poi riesaminare la controversia. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    primo e secondo comma, n. 2

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la scrittura privata autenticata di riconoscimento del debito possa valere come titolo esecutivo; la Corte non decide nel merito della questione, limitandosi a rinviare al giudice di merito.

  • art. 2915 c.c.

    Nel giudizio di merito era stata esclusa la sua violazione, osservandosi che non vi erano vincoli di indisponibilità tali da rendere inopponibile il titolo invocato.

  • art. 474, primo e secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La norma è evocata come parametro della dedotta idoneità del riconoscimento di debito autenticato a integrare titolo esecutivo, in quanto attestante credito, soggetti e importo.

  • Cass. 05/06/2020, n. 10813

    È richiamata come precedente dal quale la Corte ha mosso per superare il tradizionale orientamento sulla non necessaria partecipazione del terzo pignorato.

  • Cass. 18/05/2021, n. 13533

    È il precedente cui viene assicurata continuità: nelle controversie rilevanti per la posizione del terzo pignorato si configura litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato.

  • Cass. 26/03/2015, n. 6083

    È richiamata come precedente secondo cui la ricognizione di debito può integrare titolo esecutivo, se redatta in forme idonee.

  • Cass. 13/11/1965, n. 2372

    È citata in continuità con l’orientamento favorevole all’idoneità della ricognizione di debito a costituire titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un’esecuzione presso terzi, quando la decisione incida sulla posizione del terzo pignorato, il terzo deve essere evocato in giudizio come litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della decisione per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio al giudice di merito per la sua integrazione.
  • La ricognizione di debito, se redatta in forme idonee, può costituire titolo esecutivo; la verifica della sua efficacia esecutiva va compiuta avendo riguardo al contenuto dell’atto e alla sua idoneità a rendere certo, liquido ed esigibile il credito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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