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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 240/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 3/4/2023 in relazione ai capi 93) (reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990) e 119) (cessioni di stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: a) nullità / omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (artt. 182, 292 co.2 lett. c)-bis c.p.p.); b) inutilizzabilità di intercettazioni per difetto del decreto autorizzatorio e quindi carenza della gravità indiziaria sul capo 119) (art. 267 co.1, art. 273 c.p.p. richiamati dalla difesa); c) vizi di identificazione dell'interlocutore in conversazione del 1/2/2019 (contestazione riferita a 30 g. di cocaina e a una cessione pregresse di valore ~1000 euro); d) insufficienza degli elementi per ritenere la sussistenza del vincolo associativo (capo 93), con critica alla valorizzazione delle dichiarazioni di un collaboratore (Francesco Oliverio) e alla interpretazione dei messaggi e delle conversazioni come prova di adesione stabile all'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di idonei elementi indiziari per sostenere, in termini di gravità indiziaria, la sussistenza del reato associativo (capo 93). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 93) e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o infondati: in particolare è stata respinta la censura sulla mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e la doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni (per difetto di allegazione del decreto autorizzatorio), così come è stata ritenuta incontrovertibile la identificazione dell'interlocutore nella conversazione del 1/2/2019. Di conseguenza la misura cautelare è stata annullata solo nella parte relativa al capo 93) e rimaneva impregiudicata per le altre contestazioni fino al nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che, ai fini della sua applicazione, occorra prova indiziaria di un vincolo durevole, della coscienza e volontà di contribuire stabilmente all'associazione; elementi di mera fornitura o rapporti occasionali non sono sufficienti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sui delitti di traffico e cessione di sostanze stupefacenti. La motivazione ha ritenuto sussistere, in ordine ai capi relativi alle singole cessioni, gravità indiziaria sufficiente a mantenere la misura per quelle contestazioni.

  • art. 182 c.p.p.

    Richiamata in relazione ai vizi formali della motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte osserva che l'ordinanza deve contenere adeguata motivazione e che la mera riproduzione della richiesta del PM non è di per sé sufficiente se non accompagnata da una autonoma rielaborazione argomentata.

  • art. 292 co.2 lett. c)-bis c.p.p.

    Norma richiamata in tema di motivazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte sottolinea l'onere per chi impugna di indicare specifici elementi la cui omissione avrebbe potuto condurre a diversa decisione.

  • art. 267 co.1 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione provvisoria e all'accertamento della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata allegazione del decreto autorizzatorio.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sull'istruttoria e sulle esigenze probatorie in tema di gravi indizi: la Corte ricorda che per ritenere il reato associativo è necessaria una prova indiziaria della stabilità e continuità del vincolo associativo.

  • art. 309 co.7 c.p.p.

    Norma procedurale che regola la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: la sentenza rinvia il giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, n.46447 del 16/10/2019, Esposito)

    Principio secondo cui il ricorrente per cassazione che denuncia nullità per omessa autonoma valutazione deve indicare gli aspetti della motivazione la cui omissione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse.

  • Giurisprudenza citata (Sez.5, n.23015 del 19/04/2023, Bernardi)

    Richiamata a sostegno del principio per cui chi invoca l'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) è onerato di allegare i documenti decisivi (es. decreto autorizzatorio); la mancata allegazione rende la censura inammissibile.

  • Giurisprudenza citata (Sez.4, n.19272 del 12/06/2020, Bellissima)

    Richiamata per i criteri di configurabilità del reato associativo: è necessaria la prova indiziaria di una disponibilità costante e di una adesione duratura e consapevole al sodalizio.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento totale di un'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione occorre indicare con precisione quali passaggi motivazionali, se presenti, avrebbero portato a valutazioni opposte; critiche generiche alla ripetizione della richiesta del PM sono normalmente insufficienti.
  • Quando si censura l'utilizzabilità di intercettazioni, il ricorrente deve allegare i provvedimenti autorizzativi (decreti): la mancata allegazione rende la censura inammissibile per carenza di prova documentale.
  • La configurazione del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) richiede, anche a livello indiziario, elementi che dimostrino una adesione durevole e consapevole al gruppo: rapporti occasionali di fornitura, cessioni isolate o rapporti di favore non bastano a provare il vincolo associativo.
  • L'identificazione di un soggetto come interlocutore in intercettazioni può essere fondata su elementi convergenti (intestazione o uso dell'utenza, circostanze delle conversazioni, riscontri in perquisizioni) e non richiede che gli stessi operatori che hanno trascritto ascoltino o sottoscrivano ogni attività di riscontro.
  • La Corte può disporre annullamento parziale e rinvio per nuovo esame: in sede di rinvio il giudice dovrà colmare le lacune motivazionali evidenziate, e ciò può avere effetti anche sulla valutazione delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.

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