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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16591/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della cooperativa per il pagamento di una quota della somma che essa si era impegnata a versare al Comune nell’ambito di una transazione. La quota era stata posta a carico del socio in base a una delibera di riparto della cooperativa. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e confermato l’ingiunzione; il Tribunale, in appello, ha invece accolto l’impugnazione perché nel frattempo la delibera di riparto era stata annullata con decisione definitiva, ritenendola presupposto imprescindibile della pretesa monitoria e disponendo la revoca del decreto ingiuntivo. Nonostante ciò, il Tribunale ha compensato integralmente le spese dei due gradi, richiamando le gravi ed eccezionali ragioni legate proprio al sopravvenuto annullamento della delibera. Il ricorrente ha censurato tale capo della decisione deducendo, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era corredato della delibera di riparto e la violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c.; dall’altro, la violazione delle medesime norme per avere il giudice di merito compensato le spese senza adeguata considerazione della vicenda processuale, dell’annullamento della delibera e del fatto che la delibera era già stata impugnata al momento del ricorso monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il dedotto difetto di allegazione della delibera nel ricorso monitorio, poiché la decisione impugnata si fondava sulla sopravvenuta caducazione del presupposto della pretesa, cioè sull’annullamento definitivo della delibera di riparto. Ha inoltre affermato che la revoca del decreto ingiuntivo era coerente con tale accertamento e che la circostanza dell’avvenuta impugnazione della delibera prima del monitorio era irrilevante, perché al momento del ricorso la delibera esisteva ed era efficace. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non meramente astratta o apparente, ma puntuale e aderente agli eventi processuali; pertanto il sindacato di legittimità non poteva spingersi a rivalutare la maggiore o minore gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della compensazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese: la censura del ricorrente riguardava la violazione della regola della soccombenza e la legittimità della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’assenza di motivazione puntuale o della presenza di ragioni illogiche o erronee, senza poter rivalutare la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della regolazione delle spese e dell’esito della causa.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare l’effetto espansivo esterno del successivo annullamento della delibera sul titolo posto a base del decreto ingiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel dispositivo, ma la sentenza richiama il tema dell’accertamento dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria, connesso al riparto dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • Quando il diritto azionato in via monitoria dipende da una delibera o da un atto presupposto successivamente annullato con efficacia definitiva, il giudice può revocare il decreto ingiuntivo per venir meno del presupposto sostanziale della pretesa.
  • La circostanza che la delibera o l’atto presupposto sia stato impugnato prima del ricorso monitorio non esclude, di per sé, la legittimità originaria della pretesa, se al momento dell’ingiunzione l’atto era ancora efficace.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato: è censurabile solo se il giudice di merito formula ragioni astratte, apparenti o giuridicamente errate, non già per una diversa valutazione della loro gravità ed eccezionalità.
  • L’effetto espansivo derivante dalla caducazione del presupposto sostanziale può giustificare la compensazione delle spese se la motivazione del giudice di merito è puntuale e coerente con la vicenda processuale.
  • Per superare una pretesa monitoria fondata su una delibera assembleare, rileva l’accertamento dell’insussistenza del diritto sostanziale; le contestazioni meramente formali sul contenuto del ricorso monitorio non sono decisive se il titolo sostanziale è venuto meno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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