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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26226/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile, contro una sentenza di patteggiamento, il vizio di carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Verona emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., relativa a un fatto riqualificato come reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il motivo dedotto era la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era una sentenza applicativa di pena, rispetto alla quale il ricorso è ammesso soltanto per specifici vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientrava tra essi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il fatto era stato riqualificato come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura del ricorrente riguardava la presunta carenza di motivazione in ordine all'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. n. 103/2017

    È la legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/disciplinando in modo tassativo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento richiamata nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse e, in particolare, dei vizi di motivazione non riconducibili alle ipotesi tassative.
  • La deduzione di una carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. non è proponibile avverso una sentenza di patteggiamento quando non si traduca in uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In sede di patteggiamento, l'ambito del sindacato di legittimità è circoscritto e non consente una revisione generale della motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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