Cassazione Civile, Ordinanza n. 31238/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012. La lite nasceva da un avviso notificato il 27.9.2017; la contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, sostenendo che la sospensione del termine per ricorrere dovesse protrarsi fino alla definizione del procedimento da parte dell’Ufficio, e che quindi il ricorso depositato il 3.3.2018 fosse tempestivo. Con l’unico motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 6, comma 3, d.lgs. 218/1997, chiedendo anche la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., assumendo che il ritardo fosse dipeso esclusivamente dal fatto che l’Amministrazione aveva concluso il procedimento di adesione oltre il termine di 90 giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha affermato che l’istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l’avviso di accertamento, ma determina solo la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni; decorso tale periodo, se non interviene la definizione consensuale, il termine per ricorrere riprende a decorrere per la parte residua. Ha quindi condiviso la conclusione di tardività, correggendo solo la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui indicava il termine finale al 24.2.2018: il termine era da intendersi prorogato al 26.2.2018 ex art. 155, comma 4, c.p.c., ma ciò non mutava l’esito. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini, poiché non esiste un obbligo dell’Ufficio di definire il procedimento di adesione entro i 90 giorni previsti dalla legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per impugnare l’avviso di accertamento riprende a decorrere, per la parte residua, dopo la sospensione prevista per l’accertamento con adesione.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; la sospensione non dura fino alla definizione del procedimento.
Non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, poiché la tardività non deriva da un fatto che imponga tale rimedio secondo la disciplina richiamata.
Il termine finale, cadendo in giorno prorogato, è stato differito al primo giorno utile successivo.
Richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l’avviso di accertamento solo per il periodo di 90 giorni previsto dalla legge; scaduto tale termine, il termine processuale riprende a decorrere per la parte residua.
- La sospensione del termine di impugnazione in materia di accertamento con adesione non è sine die e non dipende dalla data di conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio.
- La mancata definizione del procedimento di adesione entro 90 giorni non comporta l’inefficacia dell’atto impositivo né genera, di per sé, un diritto alla rimessione in termini del contribuente.
- Ai fini del computo del termine processuale, se la scadenza cade in un giorno che determina proroga secondo le regole sul computo dei termini, il dies ad quem va spostato al primo giorno utile successivo.
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