Cassazione Penale, Ordinanza n. 37055/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 26 marzo 2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione e violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché degli artt. 110 e 612, comma 2, c.p., contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la pretesa contraddittorietà tra le decisioni di primo e secondo grado e il contrasto della condanna con le risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per i criteri adottati nella determinazione della pena, invocando un trattamento di massima benevolenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi erano formulati in modo assertivo e non individuavano effettive carenze nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, ma proponevano una diversa lettura dei fatti e delle prove. Quanto alla responsabilità, non era stato neppure dedotto il travisamento della prova. Sul trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e logico la valutazione degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., nell'esercizio della discrezionalità riservatale, e tale valutazione non era sindacabile in cassazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 e 612, comma 2, cod. pen.
La norma è menzionata tra quelle che il ricorrente assume violate, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Rilevato che Cristian Perre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ,che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia;
La decisione identifica il reato per il quale era stata confermata la condanna come minaccia aggravata, senza formulare ulteriori precisazioni interpretative sulla fattispecie.
e sollecitano un'alternativa ricostruzione dell'occorso,indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare effettivamente l'iter argomentativo della decisione impugnata né in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato
La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è idonea a fondare il ricorso se si limita a invocare una diversa valutazione senza censurare effettivamente la motivazione della decisione impugnata.
rispetto al quale il Giudice distrettuale ha dato adeguatamente conto in maniera congrua e logica - che dunque non può essere qui sindacata - degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
La valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e la loro ponderazione ai fini della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione è congrua e logica.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 e 612, comma 2, cod. pen.
È indicata tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, ma la Corte non ne esamina autonomamente il contenuto.
il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 e 612, comma 2, cod. pen.
È indicata tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, ma la Corte non ne esamina autonomamente il contenuto.
il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 e 612, comma 2, cod. pen.
È indicata tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, ma la Corte non ne esamina autonomamente il contenuto.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125, 192, comma 3, 533 e 546, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 e 612, comma 2, cod. pen.
È indicata tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, ma la Corte non ne esamina autonomamente il contenuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono assertive e, anziché individuare specifici vizi della motivazione impugnata, sollecitano una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa lettura degli elementi probatori.
- La contestazione dell'affermazione di responsabilità non può ridursi a contrapporre una valutazione delle prove preferita dal ricorrente; nella decisione in esame, la Corte ha rilevato che non era stato neppure dedotto il travisamento della prova.
- La determinazione della pena e la ponderazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione è congrua e logica.
- La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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