Cassazione Penale, Sentenza n. 20113/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cabras impugna la sentenza di conferma dell'appello (15/05/2023) che l'aveva ritenuto colpevole di: 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione limitatamente all'acquisto di un ramo d'azienda da Pauletto Giorgio (valore 20.000 euro); 2) bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna/occultamento di scritture contabili ricevute dal commercialista); 3) bancarotta fraudolenta impropria cd. tributaria (sistematico omesso versamento di imposte, contributi e ritenute dal 1998 al 2015, con rilevante debito verso l'Erario e enti previdenziali). Con sei motivi deduce principalmente: vizio e insufficiente motivazione, travisamento della prova, assenza del dolo richiesto (sostenendo atti meramente gestori o finalità di elusione fiscale), preesistenza dello stato di insolvenza alla sua nomina che escluderebbe nesso causale, e che le scritture erano comunque acquisite dal curatore.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale: ha ritenuto integrato l'elemento materiale (omessa consegna delle scritture) ma ha constatato l'assenza di adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sottrazione delle scritture (dolo diretto a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto). Pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente a quel capo e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Per il resto (bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria cd. tributaria) il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha confermato che le condotte del Cabras, pur innestandosi su una situazione di preesistente insolvenza, hanno contribuito ad aggravare il dissesto; il reato di distrazione richiede il dolo generico (non la consapevolezza dello stato di insolvenza) e la sottrazione del bene alla massa attiva è penalmente rilevante anche se poi il bene fosse comunque rinvenuto; la bancarotta impropria tributaria è stata ritenuta integrata dal sistematico inadempimento fiscale e previdenziale, prevedibile nel suo esito di aggravamento del dissesto.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato, quale regola procedurale connessa al procedimento di impugnazione
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza impugnata
richiamato nei motivi di ricorso per profili di partecipazione e concorso di persone nei reati contestati
art. 216, comma 1, lett. b) legge fall. (R.D. 16 maggio 1942, n. 267)
disciplina le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale; distingue tra sottrazione/occultamento (dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico)
art. 223, comma 1 e comma 2, n.2 legge fall.
disciplinano la bancarotta patrimoniale e la bancarotta per operazioni dolose che cagionano il fallimento; la seconda comprende il sistema di operazioni dolose (es. sistematico omesso versamento di imposte) che rendono prevedibile il dissesto
art. 216, comma 1 n.1 legge fall.
riguarda le disposizioni patrimoniali rilevanti per la bancarotta fraudolenta (distrazione, occultamento, dissipazione)
principio del concorso di cause: la preesistenza di una causa efficiente di dissesto non esclude la rilevanza di successivi atti dolosi che aggravano il dissesto
richiamato dalla difesa come possibile reato alternativo (frode fiscale), ma non ritenuto qui idoneo a sostituire la qualificazione di bancarotta documentale ove sussista dolo specifico
Massime di principio
- Bancarotta per distrazione: è sufficiente il dolo generico (la consapevole volontà di destinare beni a finalità estranee alla garanzia dei creditori); non è necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza.
- Recupero successivo del bene non esclude il reato: la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dalla massa e il successivo rinvenimento non annulla la condotta penalmente rilevante.
- Bancarotta impropria cd. tributaria: il sistematico omesso versamento di imposte e contributi può integrare operazioni dolose e, se prevedibile l'esito dissestante, costituisce elemento soggettivo idoneo alla configurazione del reato.
- Preesistenza dell'insolvenza non esclude responsabilità: la condotta dell'amministratore che prosegue e/o aggrava il dissesto può concorrere causalmente al fallimento e integrare il reato anche se il dissesto era in parte già formato.
- Bancarotta documentale (sottrazione): occorre motivazione specifica sul dolo specifico (volontà di recare un pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto); la mera omessa consegna di documenti, se non adeguatamente contestualizzata nella volontà, può non integrare la fattispecie specifica.
- Per difendersi in casi simili è importante documentare: a) la provenienza e l'uso di somme per acquisti aziendali (dimostrare che non siano state sottratte risorse sociali), b) le consegne effettive di scritture al curatore o l'impossibilità oggettiva di consegna, c) decisioni gestorie motivate e coerenti con l'interesse sociale, d) eventuali tentativi di regolarizzazione fiscale e comunicazioni e notifiche ricevute.
- Il giudice deve sempre esplicitare in motivazione sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi (in particolare il dolo specifico per la documentale); in mancanza di motivazione sul dolo specifico la decisione su quel capo è annullabile e rinviabile.
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