Sentenza del 29/01/2024 n. 2619 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione notificato il 2 agosto 2007, per imposta di registro di 599.640 euro, oltre interessi e sanzioni di 1.199.280,40 euro, relativo al conferimento al consorzio di fondi valutati complessivamente 4.098.204 euro e gravati da debiti ipotecari per 3.997.600 euro. I conferenti avevano versato l’imposta sulla differenza di 100.604 euro, sostenendo che l’accollo dei debiti riducesse il valore imponibile. L’Agenzia riteneva invece che l’operazione celasse una compravendita e che l’accollo fosse un pagamento parziale del corrispettivo. In Cassazione i contribuenti hanno contestato: la qualificazione dell’operazione e il termine di decadenza applicato; la decisione ultra petita, poiché l’avviso sarebbe stato fondato sulla riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986; e l’interpretazione temporale e retroattiva della modifica dell’art. 20 introdotta dalla legge di bilancio 2018. Prima della decisione di merito in Cassazione, i contribuenti hanno chiesto l’estinzione per definizione agevolata («rottamazione quater»), depositando la documentazione dei pagamenti richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 197/2022, rilevando l’adempimento dell’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante il pagamento della prima rata. Non ha quindi deciso nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate; non è dovuto il doppio contributo unificato, perché l’estinzione per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Nel precedente giudizio tributario la CTR aveva accolto l’appello limitatamente all’imposta di registro e respinto quello relativo alle sanzioni, ma tale decisione non è stata riesaminata nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
Art. 1, commi 194 e 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
avendo la contribuente adempiuto all'onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima rata, va, dunque, dichiarata l'estinzione del procedimento, ai sensi dell' art. 1 , commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio quando il contribuente deposita la domanda e la documentazione del pagamento della prima rata, secondo le condizioni previste dalla disciplina.
Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell' art. 1 , comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
In caso di estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata, ciascuna parte sopporta le spese giudiziali che ha anticipato.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata: la misura è limitata ai casi previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere estesa per analogia.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria viene definita mediante la procedura agevolata applicabile e il contribuente documenta la domanda e il pagamento della prima rata, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sui motivi di merito.
- L’estinzione per definizione agevolata non costituisce una vittoria nel merito: in questo caso i contribuenti hanno ottenuto la chiusura del processo, ma la Cassazione non ha stabilito se l’operazione fosse conferimento o compravendita né se l’accollo dei debiti incidesse sulla base imponibile.
- Salvo una specifica previsione diversa, le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate quando il processo si estingue per definizione agevolata.
- Il doppio contributo unificato non va applicato automaticamente a ogni chiusura sfavorevole o non di merito: la pronuncia lo esclude per l’estinzione da definizione agevolata, poiché la norma è riferita ai casi tipici e non è estensibile per analogia.
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