Cassazione Civile, Ordinanza n. 22289/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'assegno sociale richiesto da una donna a decorrere dal giugno 2014. I giudici di merito hanno ritenuto non provato il presupposto dello stato di bisogno, valorizzando il fatto che la richiedente non aveva dimostrato di non percepire più, dal 2009, l'assegno di mantenimento dovutole dall'ex coniuge, né di aver agito giudizialmente o esecutivamente per conseguirlo. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto che, considerando l'assegno complessivamente dovuto per il mantenimento dei figli e della ricorrente, il reddito così calcolato restasse comunque inferiore al limite reddituale di legge, ma che non vi fosse prova sufficiente per ridurre o escludere la quota destinata alla ricorrente. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione della L. n. 335/1995 e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale negato il beneficio per mancata prova della percezione dell'assegno di mantenimento e per non avere valutato documenti e atto di precetto; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 50 TUIR, sostenendosi che, anche computando l'assegno, il limite reddituale non sarebbe stato superato e che le somme destinate ai figli non costituirebbero reddito imponibile rilevante; 3) violazione dell'art. 2735 c.c. e vizio motivazionale per avere trascurato la dichiarazione dell'ex coniuge, letta come confessione stragiudiziale del mancato pagamento dell'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i fatti rilevanti e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove. Ha affermato che, ai fini dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, rileva lo stato di bisogno effettivo e che non è previsto un requisito di bisogno "incolpevole"; inoltre, la mancata attivazione per ottenere l'assegno di mantenimento non equivale di per sé a insussistenza del bisogno. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nella base reddituale rilevano i redditi di qualsiasi natura indicati dalla norma, inclusi gli assegni alimentari corrisposti ex codice civile, sicché anche le somme connesse al mantenimento dei figli concorrono al calcolo; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato un diverso assetto economico idoneo a escludere il superamento della soglia. Quanto al terzo motivo, ha escluso valore di prova legale alla dichiarazione resa dall'ex coniuge a un terzo, trattandosi al più di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese in assenza di condanna per dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., con atto finale di rigetto e richiesta dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6
"alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"
Per l'assegno sociale rileva lo stato di bisogno effettivo desumibile dal reddito percepito; nella base reddituale rientrano espressamente anche redditi esenti e assegni alimentari, sicché il giudice può considerare anche le somme collegate al mantenimento dei figli.
L'onere di provare i presupposti del diritto all'assegno sociale grava sul richiedente; la mancata dimostrazione dei requisiti reddituali o dello stato di bisogno comporta il rigetto della domanda.
La ricorrente lo invocava per escludere dal reddito rilevante le somme relative al mantenimento dei figli; la Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando invece la regola speciale dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 che include espressamente tali redditi nel computo.
La doglianza sul mancato esame dei documenti è stata respinta perché la Corte d'appello aveva comunque valutato gli elementi allegati; il dissenso sulla loro attendibilità o rilevanza non integra di per sé vizio di legittimità.
La dichiarazione dell'ex coniuge resa a un terzo non ha valore di prova legale come la confessione resa alla parte; può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori né la richiesta di una diversa lettura delle prove o delle deduzioni difensive.
È richiamata per la statuizione sulle spese, in presenza di dichiarazione di esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno sociale, il requisito decisivo è lo stato di bisogno effettivo del richiedente, da verificare in concreto in base ai redditi realmente percepiti secondo la disciplina speciale applicabile; non è richiesto che il bisogno sia anche "incolpevole".
- L'onere di provare i presupposti reddituali e lo stato di bisogno grava sul richiedente della prestazione assistenziale: la mera allegazione di un mancato pagamento di assegni di mantenimento o di iniziative non coltivate non basta, se non è dimostrata l'effettiva insufficienza dei mezzi.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi istruttori; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Le dichiarazioni rese da una parte a un terzo non hanno, di regola, valore di prova legale nei confronti del destinatario della pretesa, ma costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice di merito secondo il prudente apprezzamento.
- Quando la norma speciale include espressamente nel reddito utile ai fini assistenziali anche redditi esenti o assegni alimentari, il giudice deve attenersi a tale criterio legale di computo, senza sostituirvi valutazioni basate sulla sola potenzialità del reddito o su ricostruzioni alternative non provate.
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