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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22308/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un iscritto, dopo aver ottenuto la ricongiunzione presso la Cassa professionale dei periodi contributivi in precedenza versati alla gestione commercianti dell'INPS, ha chiesto la riliquidazione della quota retributiva della pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 settembre 2011. In particolare sosteneva che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 45 del 1990 e dell'art. 50 del regolamento di esecuzione della Cassa, la pensione unica derivante dalla ricongiunzione dovesse essere calcolata come se i contributi fossero sempre stati versati alla gestione di destinazione, con applicazione del parametro del "reddito convenzionale" previsto dall'art. 50, comma 3, anche per i periodi ricongiunti, nonostante in tali anni non fosse stato versato il contributo soggettivo minimo alla Cassa. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 45/1990 e dell'art. 50 del regolamento, censurando la decisione di merito che aveva escluso il computo del reddito convenzionale e aveva valorizzato invece i redditi effettivi oggetto di ricongiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo formale, ma infondato nel merito. Ha interpretato l'art. 5 della L. n. 45 del 1990 nel senso che la pensione unica derivante dalla ricongiunzione è regolata dalle norme vigenti nella gestione presso la quale la posizione assicurativa si accentra, e ha ritenuto che il regolamento della Cassa professionale limiti espressamente l'uso del "reddito convenzionale" ai soli anni per i quali sia stato effettivamente pagato il contributo soggettivo minimo. Poiché nel caso concreto i periodi ricongiunti provenivano da altra gestione e l'onere di ricongiunzione era stato commisurato ai redditi effettivi, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato la riliquidazione richiesta. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità e complessità della questione, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ricondotto le censure nell'alveo del sindacato di legittimità sulla corretta applicazione dell'art. 5 L. n. 45/1990 e del regolamento della Cassa.

  • art. 5 L. 5 marzo 1990, n. 45

    la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi sia regolata dalle norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa

    La Corte afferma che, in caso di ricongiunzione, la pensione unica si determina secondo le regole della gestione di accentramento della posizione assicurativa.

  • art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa ragionieri

    per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, commisura la quota A, ovvero la quota retributiva della pensione, al 2% della media degli ultimi ventiquattro redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF; per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerare ai fini della predetta media è pari a sedici volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo

    La disposizione sul reddito convenzionale è di stretta applicazione e vale solo per gli anni in cui sia stato effettivamente pagato il contributo soggettivo minimo, non estendendosi ai periodi ricongiunti provenienti da altra gestione.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    La Corte richiama l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle Casse professionali come fondamento della disciplina regolamentare interna.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a seguito del rigetto del ricorso.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    La Corte precisa che l'esame del regolamento della Cassa, richiamato insieme alla norma primaria, resta nei limiti dell'interpretazione degli atti regolamentari e non si traduce in una surrettizia denuncia di violazione di legge.

Massime di principio

  • In caso di ricongiunzione di periodi assicurativi, la pensione unica va determinata secondo le norme vigenti nella gestione presso la quale la posizione assicurativa è stata accentrata.
  • Le clausole regolamentari che prevedono parametri pensionistici speciali, come il reddito convenzionale, vanno applicate secondo il loro tenore letterale e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Se un parametro di calcolo pensionistico è collegato al previo pagamento di un contributo minimo in una determinata gestione, tale parametro non è utilizzabile per periodi provenienti da altra gestione e ricongiunti successivamente, salvo una previsione normativa espressa.
  • La diversa posizione di chi ha versato contributi alla propria Cassa in un determinato regime e di chi ha ottenuto una ricongiunzione da altra gestione giustifica trattamenti pensionistici non identici, quando la disciplina regolamentare e l'onere della ricongiunzione siano costruiti su basi differenti.
  • Nel giudizio di legittimità è ammissibile censurare la violazione di una norma primaria anche quando la sua applicazione dipenda dall'integrazione di un regolamento, purché la doglianza resti nei limiti del sindacato sulla corretta applicazione delle norme e non si risolva in una mera contestazione del fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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