Cassazione Civile, Ordinanza n. 22301/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato in cui, secondo quanto accertato in appello, alla lavoratrice erano state ricalcolate alcune differenze retributive per un primo periodo svolto a tempo pieno e per un secondo periodo a tempo parziale. La Corte d'appello aveva inoltre escluso il diritto a ulteriori somme per il periodo successivo al licenziamento fino alla precedente pronuncia che aveva accertato l'illegittimità del recesso, ritenendo che tale pronuncia costituisse già un titolo giudiziale eseguibile per il profilo economico e che una nuova condanna per le medesime retribuzioni avrebbe integrato una duplicazione. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver appreso del decesso della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. per effetto della rinuncia al ricorso. Ha osservato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio; nel caso concreto, inoltre, la parte intimata non si era costituita, sicché non era necessaria la notifica della rinuncia ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha altresì disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata. Ha precisato che la declaratoria di estinzione non comporta l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché non è equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo; la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con visto è necessaria solo quando la controparte sia costituita. Se manca tale requisito, l'atto non produce l'estinzione ma, in linea generale, può rilevare ai fini dell'inammissibilità; nel caso concreto la parte intimata non era costituita, quindi la rinuncia era idonea a determinare l'estinzione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e quindi esonera dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione ha effetto estintivo del processo anche senza accettazione della controparte, perché non è un atto a carattere accettizio.
- Se la parte intimata non si è costituita, non è necessaria la notifica della rinuncia ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., e la rinuncia è idonea a determinare l'estinzione del processo.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia e la controparte è rimasta intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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