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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22307/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da numerosi dipendenti di una società di trasporto pubblico locale per il mancato pagamento della retribuzione del mese di giugno 2019. I lavoratori avevano poi notificato atti di precetto alla società per ottenere il pagamento. La società aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, che al momento del deposito dei ricorsi monitori il credito non fosse ancora esigibile perché, in assenza di una specifica previsione del CCNL autoferrotranvieri, il pagamento poteva avvenire solo nei tempi tecnici necessari alla predisposizione delle buste paga per circa 200 dipendenti; dall’altro, che i lavoratori avessero agito in violazione di buona fede e correttezza, avendo in precedenti ricorsi indicato il giorno 12 del mese come data di esigibilità ma depositando i ricorsi prima di tale data. Contestava inoltre la richiesta, negli atti di precetto, della voce di compenso "studio". Il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi e annullato solo parzialmente i precetti; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello principale dei lavoratori, riconoscendo la debenza anche della voce "studio" quale attività prodromica all’esecuzione, e aveva rigettato l’appello incidentale della società sul termine di pagamento delle retribuzioni. In Cassazione, la società ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 474, 480, 482 c.p.c., dell’art. 12 preleggi e del D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. e), per avere la Corte d’appello ammesso la liquidazione della voce "studio" anche se riferita a fasi dell’esecuzione non ancora iniziate; e violazione degli artt. 2099, 1362, 1363 c.c. e degli artt. 1 e 8 preleggi, oltre a vizio motivazionale, per avere escluso l’esistenza di un uso locale costante e uniforme sulla scadenza del pagamento delle retribuzioni nel settore dei trasporti pubblici locali.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.: la ricorrente aveva dato atto che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. La successiva produzione separata non ha sanato il vizio, perché è avvenuta oltre il termine previsto. La Corte ha richiamato la funzione pubblicistica dell’onere di deposito, connessa al controllo della tempestività dell’impugnazione e alla tutela del giudicato formale, e ha escluso anche la possibilità di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. per mancanza dei relativi presupposti. Conseguentemente, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L’onere di depositare, entro il termine perentorio previsto a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, è funzionale al controllo della tempestività del ricorso e alla tutela del giudicato formale; la mancata produzione comporta improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione separata della copia della sentenza notificata è possibile solo se avviene entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; oltre tale termine non sana l’improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 363 c.p.c.

    L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge è riservata a ipotesi eccezionali, quando vi sia un rilevante contrasto interpretativo o un interesse sistemico alla decisione; non ricorre se la questione è già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso è destinato a essere definito solo in rito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato solo per la definizione camerale del giudizio e per il termine di deposito della motivazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al regime del titolo esecutivo e dell’esecuzione forzata.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’atto di precetto.

  • art. 482 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’inizio dell’esecuzione forzata.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo per l’interpretazione delle norme sul compenso e sulle spese di esecuzione.

  • art. 4, comma 5, lett. e), D.M. n. 55/2014

    Richiamato per il riconoscimento del compenso per l’attività di studio/prodromica all’esecuzione.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di retribuzione e sua esigibilità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l’interpretazione del rapporto e dell’eventuale uso contrattuale o locale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l’interpretazione sistematica delle clausole e delle fonti regolatrici.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alle fonti e agli usi.

  • art. 8 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di usi locali e loro efficacia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; la mancata osservanza di tale onere determina improcedibilità, non sanabile con un deposito tardivo.
  • La funzione dell’onere di deposito della sentenza notificata è pubblicistica: serve a consentire alla Corte il controllo della tempestività dell’impugnazione e della formazione del giudicato formale, sicché la regola processuale non è derogabile dalla parte.
  • La produzione separata della sentenza notificata può evitare l’improcedibilità solo se avviene entro il termine di deposito del ricorso; oltre tale termine il vizio resta insanato.
  • L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. è eccezionale e presuppone un’esigenza nomofilattica di rilievo sistemico; non può essere utilizzata quando il ricorso deve essere definito in rito e la questione sia già coperta da consolidata giurisprudenza di legittimità.
  • In presenza di improcedibilità del ricorso, la soccombenza processuale comporta la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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