Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta da un'utente del servizio di igiene ambientale per ottenere la restituzione dell'IVA versata, insieme alla TIA, negli anni dal 2008 al 2012, alla società che gestiva il servizio per il Comune di Pesaro. Il giudice di merito aveva accolto la domanda; la società aveva proposto appello, respinto dal Tribunale di Pesaro, e quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita in cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente.
Norme richiamate
indica la base della domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla contribuente per ottenere la restituzione dell'IVA versata con la TIA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo quando l'impugnazione sia rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile; la disposizione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, rendendo superflua ogni pronuncia sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Se la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Le disposizioni che prevedono oneri processuali ulteriori o di natura lato sensu sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
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