Cassazione Civile, Ordinanza n. 21143/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta a seguito del decesso di congiunti in occasione degli eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998. In appello era stato chiesto il ricalcolo degli interessi dovuti sull'importo già riconosciuto a titolo di danno, con riferimento alla mora debendi e alla decorrenza degli interessi dal fatto dannoso fino al versamento di una provvisionale disposta in sede penale. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, rideterminando gli interessi, ma aveva poi compensato integralmente le spese del grado richiamando la natura della questione, la minima incidenza dell'appello sull'importo complessivo e la mancata contestazione della doglianza da parte di alcuni appellati rimasti contumaci. Con il ricorso per cassazione il soccombente impugnava soltanto il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte per la compensazione non integrassero i presupposti legali e che non vi fosse soccombenza reciproca, né gravi ed eccezionali ragioni, né un abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa e che la motivazione non sia illogica o erronea. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo non illogico, valorizzando la limitata portata della questione trattata, l'incidenza solo parziale sull'importo complessivo e la condotta processuale di parte dei convenuti rimasti contumaci. Perciò il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché i resistenti sono rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge relativo al capo sulle spese.
richiama il principio della soccombenza e il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento e con motivazione non illogica o erronea.
ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per determinare l'importo aggiuntivo dovuto.
art. 24 Cost.
è richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come parametro che può essere inciso da una rigida predeterminazione delle ragioni di compensazione.
art. 111 Cost.
è richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come parametro che richiede elasticità nella disciplina della compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o per motivazione illogica o erronea.
- Ai fini della compensazione, il giudice può valorizzare non solo la soccombenza reciproca, ma anche altri giusti motivi, purché non siano apparenti o illogici; è ammissibile considerare la natura della questione, la sua limitata incidenza economica e il comportamento processuale delle parti.
- La valutazione sulle spese non richiede una rigida tipizzazione delle ragioni compensative: la disciplina deve conservare elasticità, nel rispetto dei parametri costituzionali, senza tradursi in una predeterminazione che disincentivi l'esercizio del diritto di difesa.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è essenzialmente negativo: la Corte controlla l'assenza di ragioni manifestamente errate o illogiche, non sostituendo la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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