Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38070/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. In fatto, la decisione di merito aveva ritenuto che l'imputato avesse fornito un contributo materiale alla sottrazione di merce in esercizio commerciale, distraendo la commessa mentre un altro soggetto si sarebbe impossessato dei beni. Con il ricorso sono stati dedotti sette motivi: 1) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per omessa assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova; 2) vizio di motivazione sull'apprezzamento del contributo dell'imputato; 3) violazione di legge per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; 4) omesso riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità; 5) erronea applicazione della recidiva; 6) omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 7) vizio di motivazione nella dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già esaminate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi e non confrontati con la decisione impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla responsabilità dell'imputato, sia sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sia sull'esclusione dell'attenuante del danno di particolare tenuità, sia sulla recidiva, sia sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sia sulla pena, peraltro determinata al di sotto della media edittale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della riqualificazione della fattispecie in tentativo

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto nella forma riqualificata

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante ritenuta applicabile perché non vi era una custodia diretta e continua della cosa

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione in presenza di prova ritenuta insufficiente o contraddittoria

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa in relazione al valore della merce sottratta

  • art. 114 c.p.

    invocato per la riduzione di pena per ruolo di minima importanza, ma escluso per il ruolo significativo dell'imputato

  • art. 99 c.p.

    recidiva richiamata per il giudizio di pericolosità desunto dai precedenti penali

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già formulate in appello senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel furto, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla mera non libera accessibilità del luogo: occorre che il bene sia soggetto a una diretta e continua custodia da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza.
  • L'attenuante del danno di particolare tenuità va esclusa quando il valore della res sottratta non è modesto in rapporto al fatto concreto.
  • La recidiva può essere motivatamente riconosciuta valorizzando precedenti penali numerosi e specificamente omogenei al reato contestato, come indice di maggiore pericolosità sociale.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza richiede che il ruolo dell'agente sia realmente marginale; è correttamente negata quando l'apporto sia stato significativo nella realizzazione del reato.
  • La pena determinata al di sotto della media edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice indichi i criteri seguiti nella commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.