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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione al conferimento di immobili da parte di un socio a favore della società di persone, nell'ambito di una trasformazione societaria e di un aumento di capitale. I ricorrenti avevano dichiarato un valore del conferimento al netto di passività per mutui ipotecari accollati dalla società, sostenendo che tali passività fossero deducibili dal valore imponibile. La CTR aveva invece ritenuto indetraibili i mutui perché non inerenti all'oggetto del conferimento, trattandosi di finanziamenti contratti per esigenze personali del conferente. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 131/1986, per avere escluso la deducibilità delle passività ipotecarie; con il secondo motivo si denunciava omesso esame di fatti decisivi, valorizzando elementi come la tempistica dei mutui, la fine dei lavori edilizi, la denuncia di inizio attività e la mancata cessione della quota nella società conferitaria.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sui conferimenti immobiliari, sono deducibili solo le passività inerenti al bene conferito e assunte dalla società per esigenze connesse all'oggetto dell'apporto e allo scopo sociale. Nel caso concreto, i mutui accollati erano stati contratti dal conferente per finalità personali, come risultava dai contratti e dalle proposte della banca, e non per la conservazione, ristrutturazione o miglioramento dei beni conferiti. La mera coincidenza temporale tra mutui e lavori edilizi non era sufficiente a smentire tale accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte non ha disposto sulle spese per mancata attività difensiva della parte vittoriosa e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    La base imponibile dell'imposta sui conferimenti si determina sul valore reale dei beni conferiti, con deduzione solo delle passività e degli oneri inerenti al conferimento e non di qualunque debito gravante sul conferente o sul bene.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 5, par. 1, lett. a, Direttiva 69/335/CEE

    "sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento"

    La disposizione comunitaria viene richiamata come fondamento dell'interpretazione dell'art. 50 D.P.R. n. 131/1986, nel senso che sono deducibili solo le obbligazioni e gli oneri causati dal conferimento.

  • art. 11, par. 1, Direttiva 2008/7/CE

    "la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento"

    La direttiva di rifusione conferma il medesimo criterio di determinazione della base imponibile e rafforza la lettura restrittiva della deducibilità delle passività.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro sui conferimenti immobiliari, la base imponibile va determinata sul valore reale del bene conferito e può essere ridotta solo dalle passività che presentino un nesso di inerenza con il bene o con l'operazione di conferimento.
  • L'accollo di un mutuo ipotecario non comporta automaticamente la deduzione del relativo debito dal valore del bene conferito: occorre verificare che il debito sia stato contratto per finalità connesse all'immobile conferito o all'interesse della società conferitaria.
  • Non sono deducibili le passività relative a finanziamenti personali del conferente, anche se garantiti da ipoteca sul bene poi conferito e anche se formalmente accollati dalla società.
  • Per vincere la presunzione di non deducibilità, il contribuente deve dimostrare che le somme mutuate siano state destinate a conservazione, manutenzione, ristrutturazione, ripristino o miglioramento del cespite conferito, o comunque a uno specifico interesse della società conferitaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la mera deduzione di circostanze fattuali incompatibili con l'accertamento di merito non basta se non è idonea a scardinare la ratio decidendi fondata sulla natura personale del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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