Cassazione Penale, Ordinanza n. 04941/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'assenza dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 26/02/2025, lamentando in un unico motivo l'asserita erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa. La Corte rileva però che la censura è formulata in modo generico e indeterminato: non individua con precisione quali elementi della motivazione di merito sarebbero errati, né consente alla Corte di legittimità di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Il ricorso viene quindi ritenuto privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Indicato come titolo del reato per cui era stata affermata la responsabilità in sede di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la censura generica e indeterminata è inammissibile perché non consente al giudice di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di impugnazione è formulato in modo generico o indeterminato e non consente di individuare con precisione gli errori ascritti alla sentenza impugnata.
- Per soddisfare il requisito di specificità, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare gli elementi fattuali o logici che sorreggono la censura.
- La mera contestazione della correttezza della motivazione di responsabilità, senza esplicitare le ragioni del dissenso e i passaggi motivazionali criticati, non è sufficiente a introdurre un valido scrutinio di legittimità.
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