Cassazione Penale, Sentenza n. 20550/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 04/11/2022, articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e omesso esame di prove in ordine alla colpevolezza per il delitto di peculato (contestazione della valutazione delle prove riguardanti l'appropriazione di marche da bollo); 2) nullità o inutilizzabilità della ricognizione fotografica (vizi formali e contraddizioni dei testimoni); 3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) perché l'aumento della pena per continuazione in appello è superiore a quello stabilito in primo grado; 4) vizio di motivazione nella valutazione e negazione delle attenuanti generiche e sul rapporto tra attenuante speciale (art. 323-bis c.p.) e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondo e quarto motivi ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati: ha confermato la valutazione di merito dei giudici d'appello sulla colpevolezza riguardo alle otto marche da bollo e l'assoluzione per le restanti 1.096 marche, e ha ritenuto ammissibile e utilizzabile il riconoscimento fotografico come prova atipica. Ha invece accolto il terzo motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte ha constatato che in appello è stato applicato un incremento per continuazione maggiore di quello determinato in primo grado senza mutazione sostanziale della struttura del reato continuato. Provvedendo direttamente essa stessa alla correzione, ha ridimensionato l'aumento per continuazione relativo ai sette reati residui a un solo giorno di reclusione e ha rideterminato la pena complessiva in due anni, nove mesi e un giorno di reclusione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nella parte relativa all'aumento per continuazione e la pena rideterminata conformemente.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di 'reformatio in peius' opera anche su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena quando l'appello è proposto dall'imputato; non è consentito incrementare componenti della pena in modo peggiorativo rispetto al primo grado se non cambia la struttura del reato continuato. In caso di violazione la Corte di legittimità può ridimensionare l'incremento, anche provvedendo direttamente alla correzione.
artt. 189 e 191, cod. proc. pen.
La ricognizione fotografica è prova atipica: è ammissibile e valutabile dal giudice nei limiti della sua idoneità a garantire l'accertamento, dell'assenza di pregiudizio per la libertà morale e della non contrarietà a specifici divieti normativi. Difetti formali non determinano automaticamente inutilizzabilità; la valutazione sull'attendibilità spetta al giudice del merito.
artt. 213-214, cod. proc. pen.
Le prescrizioni per la ricognizione rituale offrono maggiori garanzie di attendibilità, ma il loro mancato rispetto non impedisce l'utilizzo di riconoscimenti atipici (fotografici); incide solo sulla valutazione della valenza probatoria.
art. 323-bis, primo comma, cod. pen.
L'attenuante speciale richiede la valutazione del disvalore del fatto nella sua complessità; però, nel caso di pluralità di reati in continuazione, la Corte ha ribadito che l'attenuante (speciale e generiche) va valutata con riferimento ai singoli reati o episodi e non soltanto in termini globali dell'attività criminale.
Rilevato come riferimento per il limite minimo legale della reclusione (quindici giorni) nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione e per giustificare la proporzionalità della riduzione adottata.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere la rivalutazione piena del merito probatorio: le doglianze che puntano a una diversa valutazione logico-probatoria sono normalmente inammissibili se non dimostrano vizio di motivazione o violazione di legge.
- Il riconoscimento fotografico, pur atipico, è ammesso come prova; per contrastarlo con successo occorre dimostrare vizi tali da incidere sulla sua idoneità o che ne provochino pregiudizio alla libertà morale, non semplici discrepanze nei resoconti testimoni.
- Chi impugna in Cassazione rischia la reformatio in peius: il giudice di appello non può peggiorare elementi autonomi della pena (es. aumento per continuazione) se l'appello è del solo imputato e non muta la struttura del reato continuato; in caso contrario la Corte di legittimità corregge l'eccesso.
- Le attenuanti (speciale e generiche) vanno valutate con attenzione contestuale: l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis va valutata rispetto al disvalore del singolo reato anche nell'ambito di una pluralità di condotte, e non solo sul complesso dell'attività delittuosa.
- Se la difesa vuole contestare una prova documentale o un fatto materiale (es. origine di marche da bollo), occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'irragionevolezza della ricostruzione oppure proporre mezzi istruttori determinanti (testimonianze che il giudice ha omesso ingiustificatamente), pena l'inammissibilità per mera rivalutazione del merito.
- In caso di decisione favorevole parziale (es. solo su profili di diritto come la reformatio in peius), il ricorrente può ottenere la correzione della pena anche senza rinvio; tuttavia la strategia difensiva deve considerare che il successo è più probabile su questioni di diritto processuale che su valutazioni fattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →