Cassazione Penale, Sentenza n. 38202/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2025 che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per presunta errata applicazione dei criteri dell'art. 47 ord. pen. e per aver dato rilevanza ostativa a un mandato di arresto europeo (MAE) che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto influire in quanto successivamente revocato o non del tutto accertato; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, lamentando la travisazione della sua posizione (imputato vs indagato), la mancata valutazione favorevole delle informazioni di polizia e dell'UEPE e l'omessa considerazione delle esigenze familiari e della concreta natura dell'attività lavorativa proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza può e deve valutare, ai fini della prognosi rieducativa per l'affidamento in prova, anche gli elementi desumibili da un procedimento pendente all'estero e dal mandato d'arresto europeo, specie se positivamente delibato dall'autorità nazionale (Corte d'appello). La decisione ha ribadito che la pendenza del procedimento estero e il MAE costituiscono patrimonio informativo rilevante sulla propensione a delinquere; pertanto il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente ritenuto che le indicazioni contenute nel MAE (ruolo organizzativo, direzione di sodalizio, istruzioni ai sodali, importazioni da America del Sud) aggravassero il quadro di pericolosità e rendevano incompatibile l'attività lavorativa proposta (con ripetuti spostamenti) con le esigenze di contenimento del rischio di recidiva. La Corte ha altresì chiarito che il Tribunale non è vincolato dalla revoca di una misura cautelare in sede estradizionale e che la qualificazione formale (imputato/indagato) non incide sulla rilevanza degli elementi informativi del MAE. Esito: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Disciplina il motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; utilizzato dal ricorrente per contestare l'applicazione dei criteri per concedere l'affidamento in prova (art. 47 ord. pen.). La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza congrua e non illogica.
Criteri per la concessione delle misure alternative (affidamento in prova) basati sulla prognosi di rieducazione; la Corte conferma che tale valutazione è ampia e comprende precedenti, pendenze e informazioni di polizia.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13/06/2002
Regime del mandato d'arresto europeo e principio di mutuo riconoscimento: le informazioni contenute nel MAE (circostanze del reato, grado di partecipazione) devono essere considerate dallo Stato richiesto per i controlli e, una volta delibate, integrano il patrimonio informativo utile per la valutazione della pericolosità.
legge n. 69/2005 (attuazione decisione quadro MAE)
legge 18 aprile 2005, n. 69
Normativa di recepimento del MAE in Italia; stabilisce procedure di delibazione e consegna. La Corte richiama l'art. 6 (trasposizione dell'art. 8 della decisione quadro) e l'art. 24, comma 1 (sospensione della consegna per esecuzione pena in Italia) come rilevanti per l'utilizzabilità delle informazioni del MAE.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge n. 69/2005 (che imponeva allegazione di una relazione probatoria al MAE) e ha eliminato il riferimento ai 'gravi indizi' nell'art. 17, con la conseguenza che l'autorità nazionale non è più chiamata a verificare il quadro indiziario sottostante al MAE; ciò rafforza la rilevanza delle informazioni del MAE come tali.
art. 8 Decisione quadro 2002/584/GAI / art. 6 legge n. 69/2005
art. 8 Decisione quadro 2002/584/GAI, trasfuso nell'art. 6 legge n. 69/2005
Stabilisce le informazioni minime che il MAE deve contenere (circostanze della commissione, grado di partecipazione), informazioni che costituiscono il parametro informativo utilizzabile dallo Stato richiesto.
art. 24, comma 1, legge n. 69/2005
art. 24, comma 1, l. n. 69/2005
Prevede la possibilità di rinviare la consegna quando l'interessato debba scontare una pena in Italia o sia sottoposto a procedimento penale; la Corte ha ricordato che la sospensione non elimina la rilevanza informativa del MAE.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale all'estero e il mandato d'arresto europeo, specialmente se positivamente delibati dall'autorità nazionale, costituiscono elementi informativi legittimi e rilevanti per valutare la propensione a delinquere ai fini dell'affidamento in prova.
- Il Tribunale di sorveglianza deve operare una valutazione prognostica complessiva (precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) e può rifiutare la misura alternativa quando emergono elementi che rendono probabile l'insuccesso rieducativo o il rischio di recidiva.
- La qualificazione formale dello stato processuale nel procedimento estero (indagato vs imputato) non esclude la rilevanza delle informazioni contenute nel MAE ai fini della prognosi di pericolosità.
- La revoca di una misura cautelare in sede estradizionale non vincola il Tribunale di sorveglianza, che può svolgere un'autonoma valutazione delle risultanze e decidere sulla base del complesso degli elementi disponibili.
- Elementi positivi individuali (domicilio idoneo, offerta di lavoro, valutazioni favorevoli) non sono automaticamente sufficienti; vanno valutati alla luce della concreta compatibilità dell'attività proposta con le prescrizioni e con i rischi emersi dalle altre informazioni (es. MAE che indica ruoli direttivi e spostamenti).
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. n.10/2021) lo Stato richiesto non è tenuto a riesaminare il quadro probatorio sottostante al MAE; pertanto le informazioni formali del MAE assumono maggiore rilevanza nel patrimonio conoscitivo del giudice interno.
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