Cassazione Penale, Sentenza n. 8514/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 26/11/2020 deducendo un unico motivo cumulativo di violazione di legge e vizio motivazionale. Hanno lamentato, in sintesi: travisamento del fatto e della prova nella parte in cui la Corte avrebbe accolto il parere del P.G. ritenendo che il titolo esecutivo comprendesse anche il piano seminterrato; contraddittorietà e inesattezza nella descrizione dell'oggetto dell'esecuzione rispetto alla sentenza di condanna (sostengono che l'imputazione e il titolo esecutivo riguardavano solo il piano rialzato e la mansarda e non il piano interrato); discrepanze tra la consulenza tecnica del P.G. e la decisione; omissione di pronuncia sulla doglianza relativa alla recinzione e ai cancelli preesistenti per i quali i ricorrenti producono concessione edilizia del 1993. In sostanza chiedevano che fosse escluso dall'esecuzione il piano interrato e che fosse chiarito/diviso ciò che è abusivo da ciò che è preesistente e legittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi estremamente generici e aspecifici: il ricorso riproduceva ampi brani di atti precedenti e cumulava in un unico motivo plurimi vizi (violazione di legge, travisamento del fatto, vizio motivazionale) senza indicare con precisione quale tipo di vizio si riferisse a quale punto della motivazione impugnata, violando gli obblighi di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto corretta e logica la decisione della Corte territoriale che, anche avvalendosi del parere del P.G., ha ritenuto che la sentenza di condanna e la descrizione della progressione delle opere (legata alle ripetute violazioni dei sigilli) includessero l'intero manufatto, compreso il piano seminterrato, e quindi che l'ordine di demolizione potesse valere per l'intero edificio. La questione relativa alla recinzione è stata ritenuta non scrutinabile in questa sede in quanto già coperta dalla precedente decisione di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria per inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01
Norma che riguarda le fattispecie di abusivismo edilizio contestate: la condanna effettuata ai sensi di tale disposizione ha portato all'ordine di demolizione delle opere abusive.
Legge 47/1985, art. 7 ultimo comma
art. 7, ultimo comma, L. n. 47/85
Fondamento giuridico dell'ordine di demolizione come misura ripristinatoria con valore reale, eseguibile rispetto ai vari titolari di diritti sull'immobile.
Codice di procedura penale, art. 655
Norma utilizzata per l'ingiunzione del P.G. a demolire le opere sanzionate.
Codice di procedura penale, art. 665
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione proposto dai terzi interessati contro l'ordine di demolizione.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c)
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsioni sugli oneri di indicazione dei motivi di ricorso e sui requisiti formali: imposto l'obbligo di enunciare con specificità le ragioni di diritto e i fatti che sorreggono ogni richiesta, la carenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) solo se il vizio risulta dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati; richiede che il ricorrente specifichi in quale senso la motivazione difetta.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e distinti: non è ammessa la cumulazione confusa di vizi eterogenei (violazione di legge, travisamento del fatto, vizio della motivazione) senza indicare precisamente quale vizio colpisce quale punto del provvedimento impugnato.
- L'ordine di demolizione emesso in sede penale ha natura reale e ripristinatoria: può essere eseguito nei confronti dei titolari di diritti sull'immobile (anche terzi) quando la sentenza e il quadro probatorio descrivono l'immobile come interamente abusivo.
- Per escludere dalla demolizione parti dell'opera (es. piano interrato o recinzione) è necessario dimostrare con chiarezza, nel titolo esecutivo o nella sentenza irrevocabile, che tali parti non erano oggetto di contestazione o risultano preesistenti e legittime; accuse generiche o contraddittorie non sono sufficienti.
- Le questioni già decise da una sentenza di legittimità precedente (res iudicata di fatto) non possono essere riaperte tramite ricorso per cassazione sull'esecuzione, salvo che siano indicate precise e specifiche vizi di motivazione ammessi dall'art. 606 c.p.p.
- Se si vuole contestare la corrispondenza tra titolo esecutivo e oggetto dell'esecuzione è indispensabile riportare puntualmente i passi della sentenza/atto che si ritengono travisati e spiegare in che modo la motivazione sia mancante, contraddittoria o illogica, con riferimento a documenti processuali specifici.
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