Cassazione Civile, Ordinanza n. 05611/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente dell'ente previdenziale volta a ottenere il riconoscimento del superiore trattamento economico corrispondente all'inquadramento in area C/1, in relazione allo svolgimento di mansioni che, secondo i giudici di merito, erano riconducibili a tale area. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto solo fino al 30.9.2009, data del deposito del ricorso introduttivo, confermando per il resto. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009, dell'Allegato A del medesimo contratto e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la declaratoria dell'area C/1: secondo l'ente, il riferimento allo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo non sarebbe stato riscontrabile, perché la lavoratrice non aveva competenze decisionali tali da implicare l'assunzione della piena responsabilità dell'attività, né la gestione si sarebbe estesa alla firma del provvedimento finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha confermato l'interpretazione già seguita dalla Corte d'appello secondo cui, nella declaratoria contrattuale dell'area C/1, il riferimento allo svolgimento di "tutte le fasi del processo" va inteso come gestione dell'intera filiera del procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, comprendendo istruttoria e consulenza. Ha inoltre precisato che per "assunzione della responsabilità" è sufficiente la responsabilità diretta verso il dirigente del proprio operato, non essendo necessaria la firma del provvedimento finale né una responsabilità esterna. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 6, 7 e 8 CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009
La declaratoria dell'area C/1 va letta nel senso che le mansioni comprendono la gestione dell'intera filiera del procedimento, non richiedendo la firma del provvedimento finale.
Allegato A CCNL personale non dirigente comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009
Le declaratorie di area devono essere interpretate in coerenza con l'attribuzione al dipendente delle fasi del processo produttivo e della relativa responsabilità diretta.
La valutazione dell'inquadramento professionale deve conformarsi alla disciplina delle mansioni effettivamente svolte e alla corrispondenza con l'area contrattuale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella classificazione professionale del personale, il riferimento contrattuale allo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo può essere integrato dalla gestione completa del procedimento, dall'istruttoria agli atti conclusivi, senza che sia necessaria la sottoscrizione finale dell'atto.
- L'assunzione di responsabilità richiesta dalla declaratoria contrattuale può consistere anche nella responsabilità diretta del lavoratore verso il superiore gerarchico per il proprio operato, non essendo indispensabile una responsabilità esterna o la titolarità della firma del provvedimento.
- In sede di legittimità, la censura di violazione dei criteri di inquadramento professionale è infondata se la decisione di merito ha interpretato le declaratorie contrattuali secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione.
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