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Sentenza

Sentenza n. 2027/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti regionali del 6 marzo e del 21 aprile 2023, recanti l’annullamento in autotutela della precedente graduatoria e i successivi aggiornamenti, con esclusione del candidato dalla riserva militare e ricollocazione tra gli idonei non vincitori; nota del Comando Militare Esercito Calabria del 2 febbraio 2023, presupposta al riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per 177 posti di istruttore amministrativo-contabile della Regione Calabria, dichiarando di avere titolo alla riserva prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010. Era stato collocato al posto n. 167 e dichiarato vincitore; dopo una verifica e il riscontro del Comando Militare, la Regione aveva annullato la graduatoria nella parte relativa alla sua posizione, escludendolo dal beneficio e ricollocandolo prima al posto n. 1539 e poi al n. 1540. Il candidato sosteneva che l’Amministrazione avesse travisato il servizio prestato dal 1993 al 1995, qualificandolo come ferma annuale anziché come ferma prolungata biennale ai sensi della legge n. 958/1986; deduceva inoltre che tale figura fosse assimilabile ai volontari in ferma breve o prefissata, beneficiari della riserva, e denunciava violazione degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e lesione dell’affidamento. In via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1014 per irragionevole disparità di trattamento. Le amministrazioni sostenevano che le categorie beneficiarie fossero tassative e che la ferma prolungata biennale appartenesse a un diverso sistema ordinamentale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la contestazione sulla qualificazione del servizio: anche assumendo che il ricorrente avesse prestato servizio come volontario in ferma prolungata biennale, tale figura non è inclusa tra quelle alle quali gli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 attribuiscono la riserva e non può esservi assimilata per via interpretativa. La riserva costituisce una deroga al principio del concorso pubblico ed è di stretta interpretazione. Ha respinto anche le censure relative all’autotutela e all’affidamento, poiché il beneficio era stato riconosciuto in assenza di un presupposto previsto dall’ordinamento e l’interesse pubblico al ripristino della legalità prevaleva sull’affidamento del candidato. La questione costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata: la differenza di trattamento riguarda categorie inserite in sistemi militari distinti e rientra nella discrezionalità legislativa; manca quindi la non manifesta infondatezza richiesta dall’art. 23 della legge n. 87/1953. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione, la complessità del quadro normativo e la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010

    L’art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010 individua espressamente e tassativamente le categorie di personale militare destinatarie della riserva di posti nelle pubbliche amministrazioni, facendo riferimento ai volontari in ferma breve, ai volontari in ferma prefissata e alle ulteriori categorie specificamente contemplate dal legislatore.

    Le disposizioni riconoscono la riserva soltanto alle categorie militari espressamente indicate; il volontario in ferma prolungata biennale previsto dalla normativa previgente non vi rientra e non può essere incluso mediante interpretazione analogica o estensiva.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione introduce una deroga al principio generale dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso sancito dall’art. 97 Cost.; per tale ragione essa è insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva e non può essere applicata a categorie diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore.

    La riserva concorsuale, in quanto deroga al principio del concorso pubblico, è soggetta a interpretazione rigorosa e non può essere estesa a categorie non nominate dalla legge.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’intervento in autotutela trova infatti adeguato fondamento nell’accertata insussistenza di uno dei presupposti essenziali che avevano determinato il riconoscimento della riserva in favore del ricorrente.

    È legittimo il riesame in autotutela della graduatoria quando venga accertata l’insussistenza del presupposto essenziale per il beneficio che aveva determinato la posizione di vincitore.

  • art. 23 l. 87/1953

    Difetta pertanto il requisito della non manifesta infondatezza richiesto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    La questione di legittimità costituzionale non può essere rimessa alla Corte costituzionale se, alla luce della diversità dei sistemi ordinamentali cui appartengono le categorie poste a confronto e della discrezionalità legislativa, difetta la non manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • La riserva di posti nei concorsi pubblici prevista per specifiche categorie di personale militare costituisce una deroga al principio generale dell’accesso mediante concorso ed è pertanto di stretta interpretazione: non può essere estesa in via analogica o interpretativa a categorie non espressamente contemplate dalla legge.
  • La mancata inclusione tra i beneficiari di una riserva concorsuale di una categoria militare disciplinata dalla normativa previgente non consente, di per sé, l’equiparazione alle categorie espressamente beneficiarie quando le figure appartengano a sistemi ordinamentali diversi, con differenti modalità di reclutamento, impiego e progressione professionale.
  • L’erronea qualificazione del servizio militare prestato non determina l’illegittimità dell’esclusione dal beneficio se, anche sulla base della qualificazione corretta, la categoria di appartenenza non rientra tra quelle tassativamente ammesse alla riserva.
  • Quando una graduatoria abbia attribuito un beneficio concorsuale in assenza dei relativi presupposti legali, l’amministrazione può intervenire in autotutela per ripristinare la legalità; l’interesse pubblico al ripristino della corretta applicazione della disciplina può prevalere sull’affidamento del candidato derivante dall’originaria approvazione della graduatoria.
  • La differenza di trattamento tra categorie militari appartenenti a distinti sistemi di reclutamento non è, per ciò solo, manifestamente irragionevole e non giustifica la rimessione di una questione di legittimità costituzionale quando la distinzione discenda da una scelta legislativa coerente con la diversa struttura dei rapporti di servizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

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