Cassazione Penale, Ordinanza n. 14544/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di riciclaggio. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come riciclaggio anziché come ricettazione. Il ricorso si fondava quindi sull'asserita erroneità della qualificazione giuridica contenuta nella sentenza di patteggiamento, prospettando che la condotta descritta nel capo di imputazione non integrasse il riciclaggio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo quando l'errore sia manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, in modo immediato e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, dalla lettura del capo di imputazione emergeva una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di una somma di denaro, prelevata da un conto corrente intestato a terza persona messo a disposizione degli autori di una frode informatica; perciò la qualificazione in termini di riciclaggio non era manifestamente errata. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo in caso di errore manifesto
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
reato di riciclaggio, quale qualificazione giuridica ritenuta corretta nel caso concreto
non citato espressamente nel testo, ma desumibile dalla qualificazione del fatto in termini di riciclaggio; la Corte valorizza la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro
reato di ricettazione, invocato dal ricorrente come corretta qualificazione alternativa
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
- Non è manifestamente errata la qualificazione come riciclaggio quando il capo di imputazione descrive una condotta di gestione o movimentazione del denaro finalizzata a ostacolare l'identificazione della sua provenienza illecita.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione, ai fini del controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere verificata sulla base della descrizione del fatto contestato, non di una diversa ricostruzione alternativa non immediatamente ricavabile dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, parametrata al grado di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
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