Cassazione Penale, Ordinanza n. 19940/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma; la Corte ha escluso la rilevanza dei motivi proposti perché il primo era inammissibile, il secondo manifestamente infondato e il terzo precluso per novità in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 2 maggio 2024. Il ricorso conteneva tre censure: con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la sentenza avrebbe dovuto motivare sul punto relativo alla sostituzione della pena; con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché inerente al giudizio di colpevolezza, comunque sorretto da motivazione non illogica e da adeguato esame delle difese; il secondo motivo manifestamente infondato, perché non sussisteva alcun onere motivazionale in assenza di istanza di sostituzione della pena o di consenso; il terzo motivo inammissibile perché relativo a questione non dedotta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude in modo non illogico le ragioni ostative e la censura si traduce in una contestazione del giudizio di colpevolezza.
Sul tema della sostituzione della pena non sussiste un autonomo onere motivazionale in assenza di istanza di sostituzione o di manifestazione di consenso della parte interessata.
L'attenuante non può essere dedotta in cassazione se non è stata oggetto dei motivi di appello; la questione è preclusa per novità.
In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non dedotte nei motivi di appello.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira, in sostanza, a rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza e la motivazione di merito è congrua e non illogica.
- In tema di sostituzione della pena, il giudice non deve motivare su profili non attivati dalla parte: l'assenza di istanza o di consenso esclude un obbligo motivazionale specifico.
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
- La deduzione di un'attenuante speciale o comune in sede di legittimità è preclusa quando il tema non sia stato devoluto al giudice di appello.
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