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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19940/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma; la Corte ha escluso la rilevanza dei motivi proposti perché il primo era inammissibile, il secondo manifestamente infondato e il terzo precluso per novità in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 2 maggio 2024. Il ricorso conteneva tre censure: con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che la sentenza avrebbe dovuto motivare sul punto relativo alla sostituzione della pena; con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché inerente al giudizio di colpevolezza, comunque sorretto da motivazione non illogica e da adeguato esame delle difese; il secondo motivo manifestamente infondato, perché non sussisteva alcun onere motivazionale in assenza di istanza di sostituzione della pena o di consenso; il terzo motivo inammissibile perché relativo a questione non dedotta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito esclude in modo non illogico le ragioni ostative e la censura si traduce in una contestazione del giudizio di colpevolezza.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Sul tema della sostituzione della pena non sussiste un autonomo onere motivazionale in assenza di istanza di sostituzione o di manifestazione di consenso della parte interessata.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante non può essere dedotta in cassazione se non è stata oggetto dei motivi di appello; la questione è preclusa per novità.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non dedotte nei motivi di appello.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira, in sostanza, a rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza e la motivazione di merito è congrua e non illogica.
  • In tema di sostituzione della pena, il giudice non deve motivare su profili non attivati dalla parte: l'assenza di istanza o di consenso esclude un obbligo motivazionale specifico.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
  • La deduzione di un'attenuante speciale o comune in sede di legittimità è preclusa quando il tema non sia stato devoluto al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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