Cassazione Penale, Sentenza n. 37147/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. Il ricorrente denunciava: violazione dell'art. 627 c.p.p. per presunta uniformazione "formale e apparente" alla sentenza rescindente; violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e delle norme costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.) e convenzionali (artt. 2, 3, 4, 13, 14 CEDU). Sosteneva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi concreti e attuali dimostrativi del definitivo distacco dal sodalizio mafioso (considerando la lunga detenzione, il percorso rieducativo e l'assenza di contatti sospetti) e non avrebbe disposto il supplemento istruttorio richiesto dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa abbia equivocato la portata della sentenza rescindente: al giudice di rinvio era stato demandato di verificare l'esistenza di "elementi concreti e specifici" idonei a dimostrare il definitivo distacco dal sodalizio, non semplicemente di accertare l'assenza di collegamenti. Il ricorso è risultato generico, con censure di fatto non documentate e senza indicazione precisa del contenuto del presunto supplemento istruttorio. Inoltre la Corte ha richiamato l'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione, di motivi fondati su violazioni della Costituzione o della CEDU. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il procedimento del giudice del rinvio; la Corte ha evidenziato che la difesa ha erroneamente interpretato l'oggetto della verifica demandata al giudice del rinvio, che doveva accertare elementi tali da superare la presunzione ostativa, non limitarsi a "dimostrare" l'inesistenza di collegamenti.
Norma invocata per la concessione del permesso premio; il suo contemperamento con la disciplina 4-bis richiede valutazioni sul rischio di ripristino di collegamenti mafiosi e sulla concreta dissociazione.
La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 253/2019), ha ricordato che la presunzione di pericolosità del detenuto non collaboratore non è più assoluta: per superarla occorrono "elementi concreti e specifici" che attestino un distacco irreversibile dal sodalizio.
Ricondotto al contesto della valutazione della rilevanza collaborativa; la sentenza rescindente aveva richiamato che l'assenza di collaborazione non esclude automaticamente la concessione di misure solo se sussistono altri elementi probatori del distacco.
artt. 3 e 27 Cost.
Citate dalla difesa per profili di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena; la Corte ha osservato che eventuali doglianze costituzionali non sono esperibili come tali nell'impugnazione di cassazione salvo tramite questione di legittimità costituzionale.
artt. 2, 3, 4, 13, 14 Carta E.D.U.
Richiamati dalla difesa per profili di diritti umani e libertà; la Corte ha ricordato che l'asserita violazione di norme CEDU non è ricorribile in cassazione come motivo di cessazione.
sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Interpretazione richiamata come principio di rango costituzionale: dopo quella pronuncia la presunzione di pericolosità legata al mancato apporto collaborativo deve essere superata da prove concrete e specifiche di distacco irreversibile e la verifica richiede integrazione con autorità competenti (PNAntimafia, DDA, Comitato provinciale).
Norma richiamata per la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile con profili di colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio in materia di permessi premio connessi a reati di stampo mafioso, il giudice di rinvio deve valutare se esistano elementi concreti e specifici che attestino un distacco irreversibile dal sodalizio, non limitarsi a valutazioni formali.
- La mera buona condotta in carcere e la partecipazione a percorsi rieducativi, se non accompagnate da elementi specifici e attuali, possono non essere sufficienti a superare la presunzione di pericolosità legata al mancato apporto collaborativo.
- In ricorso per cassazione è necessario articolare censure di diritto precise e indicare fatti e mezzi istruttori richiesti: lamentele generiche o deduzioni fattuali non documentate sono inammissibili.
- Non è possibile dedurre direttamente in cassazione violazioni della Costituzione o della CEDU come motivo di ricorso ordinario; tali profili devono essere sollevati mediante questione di legittimità costituzionale o nei rimedi appropriati.
- Se si richiede un supplemento istruttorio occorre specificare esattamente quale prova si intende acquisire e in che modo potrebbe incidere sulla decisione; altrimenti la richiesta è viziata e non produce effetti in sede di legittimità.
- Nelle valutazioni su permessi premio con profili mafiosi è necessario coinvolgere le autorità competenti (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale, Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) per accertare il contesto esterno e il rischio di ripristino delle relazioni criminali.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa possono comportare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è dunque opportuno valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre impugnazioni.
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