Cassazione Penale, Ordinanza n. 20240/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito con giudizio abbreviato e condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, c.p., ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta assolutoria, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato contestato. Con il secondo ha lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico, non specifico e inammissibilmente diretto a una rivalutazione del materiale probatorio; ha inoltre richiamato la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la dichiarazione dell'imputato di avere rimosso il veicolo sottoposto a vincolo e con sigillo cartaceo dal parcheggio in cui si trovava, senza previa comunicazione all'autorità competente, integrando così la rimozione materiale del sigillo. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e non consentito in sede di legittimità, perché rivolto al trattamento sanzionatorio e comunque manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale aveva spiegato l'applicazione della recidiva e la valutazione di equivalenza, non di prevalenza, delle attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali e la tendenza a delinquere del ricorrente, oltre a un'attività illecita stabile e professionale nel commercio di prodotti con segni falsi.
Norme richiamate
La rimozione del sigillo cartaceo apposto sul veicolo sottoposto a vincolo, effettuata senza previa comunicazione all'autorità competente, integra la condotta tipica di rimozione materiale di sigilli.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate o ritenute equivalenti alla recidiva quando la motivazione valorizzi precedenti penali e condotte indicative di una stabile propensione a violare le regole.
La recidiva può essere ritenuta applicabile sulla base dei precedenti penali e della complessiva personalità del reo, ove la motivazione sia congrua e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive delle deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, specie se mirano a una rivalutazione del compendio probatorio.
- La rimozione o alterazione del sigillo apposto su un bene sottoposto a vincolo integra il reato anche quando il soggetto abbia la disponibilità materiale del bene, se l'atto avviene senza la necessaria previa comunicazione all'autorità competente.
- Le doglianze relative a recidiva e attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo per illogicità manifesta o mancanza di motivazione; è sufficiente una motivazione che richiami precedenti penali, stabilità della condotta illecita e tendenza a delinquere.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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