Cassazione Penale, Sentenza n. 5938/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello (emessa a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione) che aveva confermato la responsabilità del Mangiola per concorso in tentato omicidio di Filippo Nocera e Francesco Barreca (capo a), lesioni personali (capo d), illegale detenzione (capo b) e illegale porto d'armi (capo c), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio per esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva tre censure principali: 1) uso e valutazione indebita dei tabulati telefonici (contestando la loro rilevanza probatoria e la modalità di utilizzazione); 2) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi (in particolare il riconoscimento tratto da fotogrammi di videosorveglianza e la presunta natura meramente corroborativa degli altri indizi quali movente e falso alibi); 3) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti e irragionevolezza della determinazione della pena. Inoltre sono stati proposti motivi nuovi relativi all'inattendibilità del racconto di uno dei carabinieri e a una querela presentata dal padre dell'imputato contro tale carabiniere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la normativa richiamata consente l'utilizzo dei dati di traffico solo in determinati casi e, comunque, la Corte d'appello ha usato i tabulati come elemento integrato in un quadro probatorio complessivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità: il giudice del rinvio poteva compiere una nuova valutazione completa del materiale probatorio entro i limiti indicati dalla Cassazione, e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la rilevanza della pregressa conoscenza dell'imputato da parte dei militari e la convergenza degli ulteriori elementi (movente, falsità dell'alibi, dati telefonici). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché la valutazione della pena e delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione del diniego delle attenuanti è stata ritenuta non manifestamente illogica. I motivi nuovi sono stati esclusi come inammissibili per connessione con i motivi originari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Circostanza aggravante la cui esclusione ha portato alla rideterminazione della pena; la sentenza d'appello ha escluso tale aggravante e la Cassazione non ha censurato quella scelta nel merito.
Principio sui requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha richiamato che gli indizi valorizzati dalla Corte d'appello (movente, alibi falso, tabulati) sono stati valutati congiuntamente e ritenuti sufficienti insieme al riconoscimento, e che la valutazione degli indizi in fatto non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 1, comma 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132, conv. L. 23/11/2021 n.178
Disposizione relativa all'utilizzazione dei dati di traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma: consente l'utilizzo solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati particolarmente gravi. La Corte ha ritenuto compatibile l'uso dei tabulati nel caso concreto perché inseriti in un contesto probatorio più ampio.
Richiamato nella parte normativa collegata all'ambito di applicazione dell'art. 1 comma 1-bis; usato per definire l'orizzonte normativo in cui i dati di traffico possono essere impiegati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti dalla norma.
Principi generali sulla determinazione della pena e sui criteri per la concessione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nella valutazione delle attenuanti.
Norma che consente la condanna alle spese del ricorso dichiarato inammissibile o rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento basato su immagini di videosorveglianza richiede motivazione dettagliata: non basta affermare "pregressa conoscenza"; il giudice deve valutare lo spessore della conoscenza (numero di incontri, circostanze, elementi somatici, postura, andatura) e l'affidabilità delle immagini (qualità, coperture come caschi, ecc.).
- I dati dei tabulati telefonici (localizzazione per celle, contatti) hanno valore probatorio ma devono essere valutati congiuntamente ad altri elementi e non possono automaticamente fondare una condanna; la loro incidenza va inserita nel contesto probatorio complessivo.
- Dopo un annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è libero di riesaminare il materiale probatorio nel suo complesso e può arrivare a conclusioni diverse, purché motivi razionalmente le scelte non censurate dalla Cassazione.
- Le impugnazioni per vizio di motivazione o travisamento della prova in Cassazione richiedono specificità: bisogna indicare l'atto processuale, il contenuto fattuale contestato, prove della verità dell'atto e spiegare come ciò comprometta in modo decisivo la motivazione impugnata.
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti sono in larga misura rimessi alla discrezionalità del giudice di merito; la censura in cassazione è ammessa solo in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Motivi nuovi proposti in cassazione tendono ad essere inammissibili se strettamente connessi a motivi originari viziati: non è consentito spostare in avanti termini o introdurre argomentazioni sostanziali tardive senza giustificazione.
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