Sentenza del 29/11/2022 n. 35011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo a avvisi di rettifica per recuperi daziari antidumping su importazioni di carpenteria metallica (presunte origine Filippine, contestate Taiwan) effettuate tra settembre 2011 e maggio 2012. La società deduceva omissione di esame degli atti, indebita valorizzazione dei rapporti OLAF e mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 41 Carta UE), errori di fatto (ex art. 395 c.p.c.) nella valutazione applicativa dell'art. 220 CDC e nella considerazione di provvedimenti penali sopravvenuti, confusione tra paese di origine ed esportazione, errata applicazione del diritto intertemporale e del momento di conoscibilità delle indagini comunitarie (datazione 2010 vs 13/15 giugno 2012).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e comunque infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato la giurisprudenza sul ristretto ambito della revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) distinguendo l'errore revocatorio dall'errore di giudizio o di diritto non sindacabile in revocazione. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente attengono a valutazioni di merito, alla corretta interpretazione del diritto unionale e a censure non idonee a costituire errore materiale decisivo; ha altresì escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito) e indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater.
Norme richiamate
art. 220 CDC
Rinvio alle condizioni dell'esimente di buona fede/legittimo affidamento per l'applicazione del dazio antidumping; la Corte ha ritenuto che la censura sulla corretta applicazione dell'articolo costituisce valutazione di merito e non errore revocatorio
art. 239 CDC
Richiamato nella critica relativa al momento di entrata in vigore/efficacia delle misure comunitarie; la Corte ha ritenuto la censura riconducibile a critica di diritto/giudizio non ammissibile in revocazione
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Censura della ricorrente relativa al mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale interno rispetto agli atti OLAF; la Corte ha considerato la questione come di valutazione procedimentale non risolvibile in revocazione
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ribadito i requisiti stringenti (errore di percezione evidente, incontestabile dagli atti, essenziale e decisivo) e ha ritenuto che le doglianze della ricorrente non soddisfino tali requisiti
Richiamato nell'ambito delle regole sulla revocazione della Cassazione; la Corte ha precisato la limitazione della revocazione e l'impossibilità di sindacare errori di diritto o di valutazione
art. 380 bis c.p.c. (memoria illustrativa)
Riferimento alla memoria depositata dalla ricorrente con documentazione sopravvenuta (pronuncia penale assolutoria); la Corte ha spiegato che l'omesso esame di tale memoria costituisce motivo revocatorio solo in casi estremi e decisivi, non riscontrato nel caso di specie
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 è rimedio eccezionale: soltanto errori di percezione immediatamente verificabili e decisivi, risultanti incontestabilmente dagli atti, possono giustificarla; vizi di giudizio o di valutazione non sono ammissibili in revocazione.
- Le censure sulla utilizzabilità e sulla valutazione di rapporti investigativi dell'OLAF e sulla necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE devono essere affrontate nel merito processuale o in sede di impugnazione ordinaria; non costituiscono di per sé errori materiali revocatori.
- La produzione in sede di revocazione di provvedimenti o sentenze penali sopravvenute è rilevante solo se il loro contenuto è inesquivocabilmente decisivo per la controversia civile/tributaria e se l'omesso esame da parte del giudice costituisce una svista percettiva immediata e determinante.
- Le questioni di diritto unionale (es. applicabilità di misure antidumping, decorrenze temporali di atti comunitari) non sono sindacabili in revocazione quando si tratta di diverse interpretazioni o applicazioni del diritto; tali censure vanno presentate nei rimedi ordinari o attraverso eventuale rinvio pregiudiziale se configurabile e necessario.
- Per chi impugna avvisi doganali basati su elementi investigativi esterni, è essenziale distinguere tra fatti non contestati (che, se comprovati dagli atti, possono generare errore revocatorio se ignorati) e valutazioni giudiziarie sulle risultanze probatorie, che restano sindacabili nei limiti ordinari dell'impugnazione e non con la revocazione.
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