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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09703/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione mere contestazioni sul quantum della pena quando non si allegano vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o una pronuncia difforme dal contenuto dell'accordo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza resa in rito abbreviato dal Tribunale di Torre Annunziata, aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, relativo a un fatto commesso a Torre Annunziata il 10 giugno 2024. I ricorsi per cassazione degli imputati censuravano esclusivamente il trattamento sanzionatorio, senza prospettare profili di illegalità della pena. La Suprema Corte rileva che tali doglianze non rientrano tra quelle deducibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice; profili che non risultano dedotti nei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare la regolarità della formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice; non è consentita la mera censura del trattamento sanzionatorio in assenza di illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di colpevolezza e della condanna confermata/rideterminata in appello.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per vizi attinenti alla validità del consenso prestato dalla parte, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • La mera doglianza sul trattamento sanzionatorio non è scrutinabile in cassazione quando la pena non presenti profili di illegalità e la decisione derivi da concordato in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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