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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01512/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la scelta del lavoratore poi licenziato, perché la società aveva limitato la platea dei licenziandi ai dipendenti addetti a una specifica RSA, facendo leva sulla loro presunta minore agevole raggiungibilità del luogo di lavoro e, in concreto, sul criterio della vicinanza della residenza al posto di lavoro, anziché su un criterio di professionalità fungibile. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso il criterio selettivo con il fondamento giustificativo della limitazione della platea, avrebbe trascurato le motivazioni esposte nella comunicazione di avvio della procedura e avrebbe erroneamente escluso che la residenza/domicilio potessero rilevare ai fini della selezione, anche alla luce del minor impatto sociale e dell’offerta di trasferimento volontario; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’offerta ai lavoratori di trasferimento volontario presso altre RSA presenti sul territorio regionale e nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza d’appello è conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di licenziamento collettivo: la platea dei lavoratori può essere limitata a una unità produttiva o settore solo se nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 siano indicate le ragioni oggettive della limitazione e sia verificabile il nesso con le esigenze tecnico-organizzative, nonché la fungibilità professionale con gli addetti di altre unità. Nel caso concreto, le doglianze della società miravano in realtà a contestare l’interpretazione della comunicazione di apertura della procedura e la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sul carattere oggettivo del criterio usato, profili non sindacabili in cassazione. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto relativo all’offerta di trasferimento volontario era stato specificamente esaminato dalla sentenza impugnata, sicché non vi era omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, l. n. 223/1991

    individuazione dei lavoratori da licenziare avuto riguardo al complesso aziendale

    La regola generale è che la selezione dei lavoratori da licenziare avviene considerando l’intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una singola unità o settore è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative e da adeguata prova della fungibilità comparativa.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223/1991

    comunicazione di avvio della procedura

    La comunicazione deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la delimitazione della platea e quelle per cui non si ritiene di ovviarvi mediante trasferimento ad altre unità, così da consentire il controllo sindacale e giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto le censure sono state ritenute in realtà dirette contro l’apprezzamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo; non ricorre quando il fatto sia stato già specificamente considerato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere ricostruita alla luce del complesso aziendale, salvo che il datore dimostri in modo specifico oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative che giustifichino una più ristretta platea di comparazione.
  • La limitazione della platea dei licenziandi a una singola unità produttiva o a un settore è legittima solo se la comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 indichi puntualmente le ragioni della scelta e quelle che rendono non praticabile il trasferimento verso altre sedi vicine.
  • Non è sufficiente fondare la selezione sulla mera distanza tra sedi, sulla dislocazione territoriale o sul costo del trasferimento del personale, se i lavoratori hanno professionalità fungibile con quella di addetti di altre unità produttive.
  • In cassazione non è sindacabile la mera contestazione dell’interpretazione data dal giudice di merito alla comunicazione di avvio della procedura o alla nozione di oggettività del criterio selettivo, quando il motivo si risolva in una diversa lettura del fatto processuale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto dedotto è stato comunque preso in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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