Cassazione Civile, Ordinanza n. 35886/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente aveva promosso in origine un giudizio contro l'amministrazione scolastica per ottenere la ricostruzione integrale della carriera e il riconoscimento del servizio prestato in un determinato periodo. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato una declaratoria di inammissibilità della domanda, nel giudizio di rinvio l'amministrazione ha riconosciuto integralmente l'anzianità e ha corrisposto le differenze retributive maturate, sicché la Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere. Tuttavia ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando il contegno collaborativo del Ministero e i mutamenti interpretativi e i contrasti giurisprudenziali sulla questione. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, in base al criterio della soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'amministrazione, la quale aveva riconosciuto il diritto solo dopo tre gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2007, trovava applicazione il testo dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla riforma del 2014, che consentiva la compensazione per giusti motivi specificamente indicati; inoltre, alla data di instaurazione della lite la questione non risultava ancora decisa dalla Corte di cassazione e la novità/controversia giurisprudenziale costituiva ragione idonea a giustificare la compensazione. È stato anche ribadito che il regolamento delle spese va effettuato in modo unitario e globale, senza distinguere diversi esiti per i singoli gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la compensazione delle spese operata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto legittima la motivazione fondata sulla novità della questione e sui contrasti giurisprudenziali esistenti al momento dell'introduzione del giudizio. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. Non ha disposto la rinnovazione della notifica erroneamente indirizzata all'Avvocatura distrettuale, valorizzando la manifesta infondatezza del ricorso e l'esigenza di evitare attività processuali inutili.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2° comma, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata perché la compensazione era consentita dalla disciplina applicabile al tempo di introduzione del giudizio.
la ricorrente lo invocava quale regola della soccombenza; la Corte ha tuttavia ritenuto corretta la deroga rappresentata dalla compensazione per giusti motivi nel regime applicabile.
nel testo modificato dal d.l. n. 273/2005, convertito dalla legge n. 51/2006
nel giudizio introdotto nel 2007 era applicabile la versione che consentiva la compensazione, integrale o parziale, delle spese in presenza di giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
legge di conversione del d.l. n. 273/2005, rilevante per il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2012
la Corte ha dato atto della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma del 2014, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite se indica specificamente i giusti motivi che la giustificano.
- La legittimità della compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo quanto all'astratta idoneità delle ragioni addotte; integra violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. soltanto l'incoerenza tra la giustificazione esplicita e la decisione sulle spese, oppure l'erroneità giuridica della motivazione sul punto.
- La novità della questione giuridica e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali al momento dell'introduzione della lite costituiscono ragioni idonee a fondare la compensazione delle spese, dovendosi guardare alla situazione esistente quando la domanda è proposta.
- Il regolamento delle spese deve essere effettuato con criterio unitario e globale, senza applicare in modo diverso la regola della soccombenza ai singoli gradi del giudizio.
- Quando il ricorso è prima facie infondato, il giudice può evitare attività processuali ulteriori inutili, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35731/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →