Cassazione Civile, Ordinanza n. 06425/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito del controllo degli atti registrati nell'anno 2006 relativi a sei cessioni volontarie di area P.I.P., l'Amministrazione finanziaria contestava al Comune di non avere operato la ritenuta del 20% sulle indennità di esproprio corrisposte ai cedenti, ritenuta prevista dall'art. 11, comma 7, della L. 413/1991 e dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001. Nei singoli atti il Comune aveva omesso la ritenuta perché i venditori avevano dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'assenza di plusvalenza, assumendo di volersi avvalere della rivalutazione dei terreni. L'Ufficio irrogava quindi la sanzione per omesso versamento ex art. 13 del D.Lgs. 471/1993, pari al 30% delle somme non versate. Il Comune impugnava l'atto e otteneva l'annullamento in primo grado; la CTR confermava il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo in sostanza non sanzionabile l'omissione in relazione a un tributo non dovuto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 7, L. 413/1991 in relazione all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, sostenendo che l'obbligo di operare la ritenuta gravava comunque sul Comune senza alcun margine discrezionale, indipendentemente dalla successiva verificazione o meno di una plusvalenza tassabile in capo ai cedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'art. 11, comma 7, L. 413/1991 impone all'ente erogante di operare, all'atto della corresponsione delle somme, una ritenuta del 20% sull'intera indennità di esproprio, quale sostituto d'imposta, senza discrezionalità e indipendentemente dall'effettiva emersione di una plusvalenza tassabile in capo al percettore. La scelta del contribuente tra tassazione definitiva mediante ritenuta a titolo d'imposta e tassazione ordinaria con ritenuta a titolo d'acconto riguarda il sostituito e non incide sull'obbligo del sostituto di effettuare il prelievo. La possibilità di contestare l'eventuale indebito prelievo resta affidata, in via successiva, all'istanza di rimborso da parte del soggetto espropriato. In conseguenza dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del Comune. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune resistente.
Norme richiamate
"Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto"
La norma impone all'ente erogante un obbligo automatico e vincolato di effettuare la ritenuta del 20% sull'intera somma corrisposta, attribuendo al contribuente soltanto la facoltà successiva di scegliere il regime fiscale da applicare in dichiarazione.
art. 35, comma 2, D.P.R. 327/2001
Richiamato come base normativa, in coordinamento con l'art. 11, comma 7, L. 413/1991, per la ritenuta sulle indennità di esproprio.
art. 13, D.Lgs. 471/1993
Costituisce la norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio per l'omesso versamento della ritenuta dovuta dal sostituto d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale impone al sostituto d'imposta di operare una ritenuta al momento del pagamento, l'obbligo è vincolato e non dipende dalla previa verifica dell'effettiva imponibilità in capo al percettore.
- La facoltà del contribuente di optare per un diverso regime di tassazione non elimina né attenua l'obbligo del sostituto di effettuare la ritenuta prevista dalla legge; incide soltanto sulla qualificazione della ritenuta in sede di dichiarazione del sostituito.
- L'eventuale contestazione dell'indebita ritenuta o della non debenza dell'imposta va fatta valere, in via successiva, attraverso gli ordinari rimedi di rimborso, non mediante omissione del prelievo da parte del sostituto.
- In presenza di un accertamento di puro diritto e senza ulteriori questioni di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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